mercoledì 15/02/2023 • 06:00
Come per gli interventi di restauro, anche per il bonus facciate, l'attestazione rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori può rappresentare, sebbene in via eccezionale, una modalità alternativa al bonifico parlante al fine della fruizione della detrazione.
redazione Memento
Al pari degli interventi per recupero del patrimonio edilizio, anche in relazione al bonus facciate, qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la situazione può essere sanata facendosi rilasciare dall'impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa. È quanto si evince dalla Risposta n. 214 pubblicata dalle Entrate il 14 febbraio 2023. Il caso di specie riguarda degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne realizzati nel 2021. A fronte della fattura emessa dal fornitore, il relativo pagamento è avvenuto nel corso del 2021 ma, pur avendo indicato nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti, per ''mero errore'' è stato utilizzato un bonifico ordinario e non quello c.d. ''parlante''. Al fine di regolarizzare la situazione, e comportandosi analogamente a quanto indicato dalle Entrate in relazione al cd. “bonus ristrutturazione”, il proprietario dell'immobile ha acquisito dall'impresa esecutrice dei lavori, nel corso del 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021. La soluzione adottata dal contribuente è stata confermata dalle Entrate che, tuttavia, hanno ribadito che il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico ''parlante'' ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale. Fonte: Risp. AE 14 febbraio 2023 n. 214
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