martedì 14/02/2023 • 14:31
In tema di bonus facciate, con la risposta n. 213 del 14 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erede può cedere le rate residue della detrazione non fruite dal de cuius.
redazione Memento
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale collegato al bonus facciate (art. 1 c. 219-223 L. 160/2019) si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene (art. 9 c. 1 DM 6 agosto 2020). Con la risposta n. 213 del 14 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il beneficiario, a causa del decesso avvenuto nell'anno successivo alla conclusione dei suddetti interventi, non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della banca, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo e il relativo importo va indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare a suo nome per quel periodo d'imposta. L'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, dal periodo d'imposta successivo, potrà (art. 121 DL 34/2020): utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni; o esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate. Nel caso di specie, un contribuente ha sostenuto nel 2021 spese per interventi di rifacimento della facciata dell'edificio del quale era proprietario, ammissibili al bonus facciate (isolamento termico che interessava più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio). Il contribuente è deceduto nel 2022 e non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della propria banca. L'istante chiede se, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dei predetti lavori, possa esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva a quest'ultimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d'imposta 2021. L'istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d'imposta 2022, utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o esercitare l'opzione per la cessione del credito. Fonte: Risp. AE 14 febbraio 2023 n. 213
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