Il divieto di trasporto di petrolio e il price cap Il decimo pacchetto di sanzioni UE verso la Russia (Reg. UE 4 febbraio 2023 n. 250 e 251) ha stabilito un periodo transitorio per il divieto di trasporto di petrolio greggio russo. Lo ha precisato l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con l'avviso 9 febbraio 2023, prot. 72128/RU. Come è noto, l'ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia (Reg. UE 1904/2022) ha disposto un divieto di trasporto verso Paesi terzi, anche mediante trasbordo da una nave a un'altra, dei prodotti petroliferi di origine russa o esportati dalla Russia, elencati nell'allegato XXV del Reg. UE 833/2014, tra i quali figura il petrolio greggio (NC 2709 00). Tali divieti valevano anche per i servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione al trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso Paesi terzi. Tali misure restrittive erano derogabili soltanto in presenza di determinate condizioni. Tra di esse, per esempio, il prezzo di acquisto al barile del petrolio non doveva superare, alla data di conclusione del relativo contratto, il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del Reg. UE n. 833/2014. Le deroghe ai divieti di trasporto e di altri servizi, disposte il 6 ottobre 2022 dal Consiglio UE con la decisione (PESC) 2022...
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