
mercoledì 15/02/2023 • 06:00
Le Dogane hanno fornito chiarimenti sulle disposizioni di cui ai Reg. UE 4 febbraio 2023 n. 250 e 251, istituendo un periodo di 55 giorni durante il quale non operano i divieti di trasporto e di servizi collegati alla movimentazione di petrolio greggio acquistato con prezzo al barile superiore al price cap e caricato su nave prima del 5 febbraio.
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Il divieto di trasporto di petrolio e il price cap
Il decimo pacchetto di sanzioni UE verso la Russia (Reg. UE 4 febbraio 2023 n. 250 e 251) ha stabilito un periodo transitorio per il divieto di trasporto di petrolio greggio russo. Lo ha precisato l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con l'avviso 9 febbraio 2023, prot. 72128/RU.
Come è noto, l'ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia (Reg. UE 1904/2022) ha disposto un divieto di trasporto verso Paesi terzi, anche mediante trasbordo da una nave a un'altra, dei prodotti petroliferi di origine russa o esportati dalla Russia, elencati nell'allegato XXV del Reg. UE 833/2014, tra i quali figura il petrolio greggio (NC 2709 00).
Tali divieti valevano anche per i servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione al trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso Paesi terzi.
Tali misure restrittive erano derogabili soltanto in presenza di dete...
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