mercoledì 15/02/2023 • 06:00
Le Dogane hanno fornito chiarimenti sulle disposizioni di cui ai Reg. UE 4 febbraio 2023 n. 250 e 251, istituendo un periodo di 55 giorni durante il quale non operano i divieti di trasporto e di servizi collegati alla movimentazione di petrolio greggio acquistato con prezzo al barile superiore al price cap e caricato su nave prima del 5 febbraio.
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Il divieto di trasporto di petrolio e il price cap
Il decimo pacchetto di sanzioni UE verso la Russia (Reg. UE 4 febbraio 2023 n. 250 e 251) ha stabilito un periodo transitorio per il divieto di trasporto di petrolio greggio russo. Lo ha precisato l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con l'avviso 9 febbraio 2023, prot. 72128/RU.
Come è noto, l'ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia (Reg. UE 1904/2022) ha disposto un divieto di trasporto verso Paesi terzi, anche mediante trasbordo da una nave a un'altra, dei prodotti petroliferi di origine russa o esportati dalla Russia, elencati nell'allegato XXV del Reg. UE 833/2014, tra i quali figura il petrolio greggio (NC 2709 00).
Tali divieti valevano anche per i servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione al trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso Paesi terzi.
Tali misure restrittive erano derogabili soltanto in presenza di determinate condizioni. Tra di esse, per esempio, il prezzo di acquisto al barile del petrolio non doveva superare, alla data di conclusione del relativo contratto, il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del Reg. UE n. 833/2014.
Le deroghe ai divieti di trasporto e di altri servizi, disposte il 6 ottobre 2022 dal Consiglio UE con la decisione (PESC) 2022/1909, miravano ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei Paesi terzi e a ridurre gli aumenti di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio russo.
Il Reg. UE 2368/2022, seguendo la decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio UE, aveva fissato il price cap del petrolio greggio in 60 dollari al barile (avviso Agenzia delle accise, dogane e monopoli 5 dicembre 2022).
Con un comunicato stampa del 4 febbraio 2023, il Consiglio UE ha stabilito due nuovi price cap per i prodotti petroliferi. Il primo massimale di prezzo per il petrolio con quotazione di mercato superiore rispetto al petrolio greggio è stato fissato a 45 dollari al barile, mentre il secondo massimale per i prodotti con quotazione pari rispetto al greggio è fissato a 100 dollari al barile.
Le nuove disposizioni transitorie
A decorrere dal 5 febbraio 2023, i divieti di trasporto e di servizi di cui all'art. 3 quindecies par. 1 e 4 Reg. UE n. 833/2014, non si applicano ai prodotti petroliferi di cui al codice di classifica doganale NC 2710 (“Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi”), originari della Russia o esportati dalla Russia, se sono stati acquistati con un prezzo al barile superiore al price cap e se sono stati caricati su nave prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023.
L'UE, in pratica, ha stabilito una nuova deroga ai divieti sopra descritti, istituendo un periodo transitorio di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi russi acquistati e caricati prima dell'entrata in vigore dei nuovi massimali, a condizione che, allo scadere dei 55 giorni, il trasporto sia terminato.
Il price cap e l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XXVIII dovranno essere riesaminati entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi (art. 3 quindecies par. 11 Reg. UE n. 833/2014, modificato dal Reg. UE 2023/250).
Le altre misure restrittive sull'import di petrolio
L'invasione dell'Ucraina ha comportato l'adozione di una serie di regolamenti da parte dell'UE che limitano fortemente gli scambi commerciali con la Russia.
In particolare, tramite ormai 10 diversi pacchetti di sanzioni, sono state vietate le esportazioni relative ai prodotti utilizzabili sia a fini civili che militari (c.d. beni dual use e quasi dual use) nonché i prodotti che interessano il settore dell'energia e dei trasporti, le merci di lusso e quelle in grado di contribuire alla crescita industriale russa.
Anche le importazioni in UE sono state colpite, con rilevanti restrizioni per i prodotti tipici dell'export russo, come quelli energetici, tra cui carbone e petrolio.
Gli artt. 3 quaterdecies e 3 sexdecies Reg. UE 833/2014, dispongono importanti misure con riferimento alle operazioni di importazione del petrolio nell'Unione europea, in particolare, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, come Ungheria, Repubblica ceca, Bulgaria e Croazia, i quali possono continuare a importare i prodotti russi. La Commissione UE ha, infatti, dovuto prendere espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti importati fruendo delle esenzioni specificamente disposte, siano successivamente ceduti in altri Paesi UE, aggirando le sanzioni previste.
In forza di tale divieto, l'origine doganale non preferenziale in un Paese diverso dalla Russia non vale a escludere la sussistenza di restrizioni all'import, giacché la stessa potrebbe essere stata modificata tramite la lavorazione effettuata nello Stato terzo.
La due diligence soggettiva e l'origine
In considerazione dei regolamenti che hanno interessato gli scambi con la Russia, come espressamente suggerito dalla Camera di Commercio Internazionale, la prima attività da compiere per un'impresa italiana coinvolta è la c.d. due diligence soggettiva sulle controparti russe.
Per effetto dei Reg. UE 330/2022 e 332/2022, infatti, è necessario che i beni non siano direttamente o indirettamente esportati e i pagamenti non siano effettuati (o ricevuti) dalle persone fisiche e giuridiche indicate nelle black list, di cui agli allegati I del Reg. UE 269/2014 e IV del Reg. UE 328/2022.
Per quanto riguarda le controparti russe, è quindi necessario verificare che non ci siano rapporti, direttamente o indirettamente, con soggetti inclusi nelle restrizioni (art. 2 par. 2 Reg. UE 269/2014) e che i pagamenti non siano effettuati in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 5 bis a 5 nonies Reg. UE 833/2014.
Sotto tale profilo, al fine di dimostrare l'assoluta buona fede della Società, è consigliabile ottenere dalla controparte russa una specifica dichiarazione firmata, con una piena assunzione di responsabilità, attestante la totale compliance rispetto ai divieti soggettivi imposti dall'Unione europea.
Tale dichiarazione, sebbene non sostituisca la necessaria attività di verifica da parte della Società in merito alla possibile inclusione dei proprietari nella black list di cui all'allegato XIX, Reg. UE 833/2014, può, tuttavia, certificare la totale genuinità dell'operazione e la buona fede della società nella vendita.
Al fine di evitare ogni possibile contestazione di violazione delle sanzioni UE, è inoltre consigliabile, per quanto concerne le operazioni in import, osservare particolare attenzione alla documentazione comprovante l'origine doganale dei prodotti, verificando anche la provenienza delle materie prime.
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