martedì 14/02/2023 • 06:00
L'attestazione degli elementi richiesti ai fini del rimborso riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia - sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione – e, dunque, deve provenire dalla parte.
redazione Memento
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In caso di richiesta di rimborso IVA da parte di un soggetto extra UE, l'attestazione degli elementi richiesti ai fini dello stesso (lettere a), b) e c), art. 38 DPR 633/72) riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia - sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione – e, dunque, deve la stessa deve provenire dalla parte.
A confermarlo è l'Agenzia delle Entrate in una risposta a interpello resa a una società con sede al di fuori dell'Unione europea, che assolve gli obblighi IVA relativi alla propria attività tramite rappresentante fiscale. Intenzionata a ottenere i rimborsi IVA per le annualità non ancora definite (per decorrenza dei termini di accertamento), presentando attraverso il proprio rappresentante fiscale le relative dichiarazioni integrative con l'apposizione del visto di conformità, la società chiede al Fisco:
Il parere delle Entrate è negativo per entrambi i quesiti: il rappresentante fiscale non può sostituirsi alla parte che dovrà attestare gli elementi, direttamente (tramite dichiarazione sostitutiva laddove i dati siano in possesso dell'amministrazione italiana ovvero questa ne possa agevolmente riscontrare il contenuto tramite apposito accordo internazionale) o indirettamente (tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni). Per il Fisco, dunque, non vi è margine per certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi.
Fonte: Risp. AE 13 febbraio 2023 n. 211
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