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  • Tempo di lettura 3 min.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023, l'INPS torna ad occuparsi del prepensionamento dei giornalisti professionisti (art. 37 L. 416/81).

In particolare, con Mess. 10 febbraio 2023 n. 644, l'Istituto previdenziale fornisce ulteriori chiarimenti relativi al regime della cumulabilità tra il prepensionamento e l'eventuale attività lavorativa svolta dopo l'accesso al regime di pensione anticipata.

I chiarimenti sono sintetizzati nella tabella sottostante.

Tipologia di attività lavorativa

Cumulabilità

Chiarimenti

Si

No

Svolta presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o appartenente al medesimo gruppo editoriale

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Dalla sua decorrenza, la pensione anticipata è incompatibile con l'attività lavorativa, subordinata e autonoma prestata in Italia e all'estero presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un'altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l'attività lavorativa presso tali aziende.

Svolta presso altri datori di lavoro

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Dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all'INPS o successivamente, si applica la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Pertanto, in caso di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione.

Fonte:  Mess. INPS 10 febbraio 2023 n. 644

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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