lunedì 13/02/2023 • 06:00
Sono stati definiti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti per l'anno 2023 (Circ. INPS 10 febbraio 2023 n. 19).
redazione Memento
Come ogni anno, a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT, sono stati aggiornati gli importi dei contributi dovuti da artigiani ed commercianti. Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 gli iscritti alla Gestione degli esercenti l'attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% n (art. 1, c. 380, L. 178/2020), di cui: la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 207/96, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale; la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili (art. 49, c. 1, L. 488/99). La contribuzione minimale sul reddito L'STAT ha calcolato nella misura dello +8,1% la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022- dicembre 2022. Di conseguenza, per l'anno 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a € 17.504,00. Le aliquote per il 2023 sono pari: Posizioni contributive Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24,00% 24,48% Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni 23,25% 23,73% La riduzione contributiva al 23,25% (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni. Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso: Posizioni contributive Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità) Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a: Posizioni contributive Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 350,70 (350,08 IVS + 0,62 maternità) € 357,70 (357,08 IVS + 0,62 maternità) Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni € 339,76 (339,14 IVS + 0,62 maternità) € 346,76 (346,14 IVS + 0,62 maternità) Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa. Contribuzione IVS il minimale: aumento della percentuale Il contributo per l'anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 52.190,00. Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale; nella tabella sottostante si riportano le aliquote applicabili. Posizioni contributive Scaglione Commercianti Artigiani Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24,00% 24,48% da € 52.190,00 25,00% 25,48% Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni fino a € 52.190,00 23,25% 23,73% da € 52.190,00 24,25% 24,73% Il contributo in argomento – detto “a conguaglio” – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui sopra deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023. Massimale imponibile annuo In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00 , viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2023, di conseguenza, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00). Nella tabella si evidenziano gli importi massimi previdenziali che devono essere corrisposti nel corso del 2023. Posizioni contributive Artigiani Commercianti Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%) € 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%) Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni € 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%) € 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%) Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1996 o successiva Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%) € 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%) Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni € 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%) € 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%) Termini e modalità di versamento I contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 16 maggio 2023; 21 agosto 2023; 16 novembre 2023; 16 febbraio 2024. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023, devono essere versati, tramite Mod. F24, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Fonte: Circ. INPS 10 febbraio 2023 n. 19
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