L'INPS ha pubblicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023.
Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2023, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Anche per l’anno 2023, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2023 è il seguente:
€ 53,95 x 6/39 = € 8,30.
Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2023 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione
Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
3,1185%
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2023
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori
Misura agevolazione
Aliquota applicata
Non svantaggiati
-
100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
FONTE: Circ. INPS 10 febbraio 2023 n. 18