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venerdì 10/02/2023 • 17:45

Fisco Dalle Dogane

Deposito di prodotti energetici: modalità di presentazione dei dati

Con la determinazione direttoriale del 10 febbraio 2023 n. 83362, le Dogane hanno definito le modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati.

a cura di

redazione Memento

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L'esercente deposito commerciale di prodotti energetici (di cui all'art. 25 c. 1 TUA) autorizzato ad operare quale destinatario registrato deve trasmettere, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito. Tale disposizione ha efficacia dal 1° giugno 2023. Nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Nel dettaglio, con la determinazione direttoriale del 10 febbraio 2023 n. 83362, le Dogane hanno definito le modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati. L'esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, deve trasmettere mensilmente i dati entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento. Gli esercenti deposito commerciale di prodotti energetici (di cui all'art. 1 c. 2 della determinazione direttoriale 20 luglio 2009 n.86767) devono effettuare il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023. Infine, i destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra devono effettuare il primo invio dei dati di contabilità entro l'8 giugno 2023. Fonte: Determinazione direttoriale 10 febbraio 2023 n. 83362

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