lunedì 13/02/2023 • 06:00
Rispetto alla vicenda Di Maura (C-246/16), la Corte di Giustizia ha negato la rettifica della base imponibile IVA in seguito al mancato pagamento del corrispettivo assumendo così un orientamento che, a prima vista, sembra di segno opposto. Ma c’è reale divergenza rispetto al passato? (C-482/21, sentenza del 9 febbraio 2023).
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La celebre decisione resa nel caso Di Maura (C-246/16) aveva sottolineato come uno Stato membro non poteva prevedere che fosse esclusa la riduzione della base imponibile IVA, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo dell'operazione, in quanto risulterebbe contraria al principio di neutralità fiscale, posto che l'imprenditore, nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello stato, dev'essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette ad IVA (Securenta, C-437/06; Malburg, C-204/13). Infatti tale facoltà concessa ai vari Stati UE non può tradursi nella creazione di un divieto, all'interno della normativa nazionale, alla rettifica della base imponibile in caso di mancato pagamento del corrispettivo (FGSZ, C-507/20).
Nella vicenda Euler Hermes (C-482/21), decisa dai giudici UE, sembra però che ci si stia discostando da tale orientamento. Invece, analizzando criticamente la sentenza pronunciata, emerge come uno Stato abbia negato la rettifica della base imponibile IVA ad un assicuratore che, nell'ambito di un contratto di assicurazione di crediti commerciali, aveva versato all'as...
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