lunedì 13/02/2023 • 06:00
Le aziende con anno fiscale coincidente con l'anno solare hanno tempo fino al 28 febbraio per preparare il set documentale richiesto dalla normativa sui transfer princing al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche sui transfer pricing.
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Con l'art. 26 del DL 78/2010 (convertito in L. 122/2010), il Governo italiano ha introdotto la disciplina del transfer pricing per beneficiare della non applicabilità delle sanzioni ex art. 1, comma 6, e dell'art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 471/97 (cd “penalty protection”) in caso rettifiche dei transfer pricing. In data 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni operative (“Provvedimento”) volte a modificare l'insieme dei documenti necessari per beneficiare del regime di esimente sanzionatoria allineando la normativa italiana agli standard internazionali stabiliti dall'OCSE. In data 26 novembre 2021, le autorità fiscali italiane hanno emesso una guida – Circolare n. 15/E 2021 (26 novembre 2021) – per chiarire i requisiti della documentazione sui transfer pricing e l'attuazione del regime di tutela sanzionatoria.
Sulla base di quanto sopra, per beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche sui transfer pricing, i contribuenti italiani (comprese le filiali italiane di multinazionali estere) dovrebbero predisporre un set documentale che includa un Masterfile, che fornisce una panoramica del gruppo multinazionale, e un Country file che fornisc
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