lunedì 13/02/2023 • 06:00
Le aziende con anno fiscale coincidente con l'anno solare hanno tempo fino al 28 febbraio per preparare il set documentale richiesto dalla normativa sui transfer princing al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche sui transfer pricing.
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Con l'art. 26 del DL 78/2010 (convertito in L. 122/2010), il Governo italiano ha introdotto la disciplina del transfer pricing per beneficiare della non applicabilità delle sanzioni ex art. 1, comma 6, e dell'art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 471/97 (cd “penalty protection”) in caso rettifiche dei transfer pricing. In data 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni operative (“Provvedimento”) volte a modificare l'insieme dei documenti necessari per beneficiare del regime di esimente sanzionatoria allineando la normativa italiana agli standard internazionali stabiliti dall'OCSE. In data 26 novembre 2021, le autorità fiscali italiane hanno emesso una guida – Circolare n. 15/E 2021 (26 novembre 2021) – per chiarire i requisiti della documentazione sui transfer pricing e l'attuazione del regime di tutela sanzionatoria.
Sulla base di quanto sopra, per beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche sui transfer pricing, i contribuenti italiani (comprese le filiali italiane di multinazionali estere) dovrebbero predisporre un set documentale che includa un Masterfile, che fornisce una panoramica del gruppo multinazionale, e un Country file che fornisce un focus sulle operazioni dell'entità italiana.
Master File
Il Masterfile è un documento obbligatorio richiesto ai contribuenti italiani che vogliono accedere al regime di penalty protection (comprese le società controllate per le quali, nel regime precedente, non era richiesto il Masterfile). Il contenuto e la struttura del Masterfile sono focalizzati sull'identificazione dei drivers di valore della redditività del gruppo, della sua struttura operativa e della sua catena del valore. Tale documento, dovrebbe inoltre contenere informazioni dettagliate sulle attività immateriali del gruppo, quali l'elenco degli IP del gruppo, i relativi accordi infragruppo, le transazioni significative effettuate tra imprese associate e le loro politiche sui transfer pricing, le attività di finanziamento infragruppo, comprese le informazioni sulla struttura finanziaria del gruppo, l'identificazione delle entità che forniscono le funzioni di finanziamento centralizzato del gruppo e una descrizione delle politiche sui transfer pricing relative alle transazioni finanziarie infragruppo.
Per quanto riguarda l'accordo di finanziamento, è richiesta una descrizione chiara e completa del finanziamento con parti terze, inclusi tipo di contratto, finanziatore, beneficiario, data e durata del contratto, importo, valuta, condizioni, tasso di interesse applicato, nonché ogni garanzia prestata. Al Masterfile deve essere allegata anche una copia del bilancio consolidato di gruppo unitamente all'elenco degli accordi preventivi sui transfer pricing (APA) e di altri ruling fiscali conclusi con le autorità fiscali dei paesi in cui il gruppo opera. Il Masterfile può essere redatto dalla capogruppo, con una panoramica dell'intero gruppo, o dalla divisione di un gruppo, purché si riferisca a quella in cui opera l'entità italiana. Se la struttura e/o il contenuto del Masterfile preparato dall'ultima controllante non è in linea con il contenuto previsto dal Capitolo VI delle Linee guida OCSE sui transfer pricing, i contribuenti italiani dovrebbero preparare un'appendice per riconciliare il contenuto del Masterfile preparato centralmente con i contenuti richiesti dalla normativa italiana. Qualora l'anno fiscale della controllante e della sua controllata italiana non coincidano, i contribuenti italiani potranno presentare il Masterfile relativo all'anno fiscale precedente a quello in cui viene predisposto la documentazione nazionale della controllata italiana.
Country File
Oltre alle informazioni generali relative all'entità italiana (storia, evoluzione, mercato di riferimento, struttura operativa) nonché informazioni dettagliate sulle sue operazioni infragruppo, il Country File dovrebbe includere anche altre informazioni quali:
Piccole e Medie Imprese (PMI)
Un'entità può essere qualificata come PMI se il suo fatturato annuo non supera i 50 milioni per l'anno fiscale per cui si predispone la documentazione italiana sui transfer pricing e, al tempo stesso, non controlla e/o non è controllata da un'entità qualificata come PMI (ovvero il cui fatturato supera i 50 milioni). Tali soggetti non sono tenuti ad aggiornare i dati economici relativi alle transazioni infragruppo oggetto del Country file nei due esercizi successivi, a condizione che i fattori di comparabilità non subiscano variazioni significative in tali anni e che l'analisi di comparabilità sia basata su fonti pubblicamente disponibili.
Servizi a basso valore aggiunto
Un approccio semplificato è previsto per i servizi a basso valore aggiunto, ovvero quei servizi con natura di supporto, che non fanno parte dell'attività principale del gruppo, non richiedono l'utilizzo di beni immateriali unici e di valore e non contribuiscono alla creazione di quei beni, non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del prestatore di servizi né danno adito al verificarsi di tale rischio. Per tali servizi è possibile adottare un approccio semplificato determinando un mark-up del 5% sui costi quale remunerazione in linea con le condizioni di libera concorrenza, a patto che vengano incluse ulteriori informazioni nel Country file, quali: 1) una descrizione dei servizi infragruppo, con dettagli sui beneficiari coinvolti, i motivi per cui tali servizi possono essere considerati a basso valore aggiunto e le chiavi di allocazione utilizzate per allocare i costi; 2) relativi accordi di servizi infragruppo: 3) valore delle operazioni, inclusi i calcoli per i costi diretti e indiretti dei servizi e 4) calcoli che dimostrano la ripartizione dei costi.
Requisiti formali ed elezione per la penalty protection
La documentazione sui transfer pricing deve essere redatta annualmente in lingua italiana, ad eccezione del Master File, che può essere redatto anche in lingua inglese. Sia il Masterfile che il Country file, unitamente ai relativi allegati, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società italiana o da persona delegata mediante firma elettronica giuridicamente vincolante e marca temporale entro e non oltre la data di scadenza della relativa dichiarazione dei redditi. La comunicazione alle autorità fiscali italiane dell'esistenza di una documentazione sui transfer pricing può essere effettuata anche mediante dichiarazione dei redditi tardiva o integrativa presentata nei 90 giorni dalla data di scadenza della dichiarazione dei redditi originaria, ovvero entro il 28 febbraio 2023 per le società con anno fiscale coincidente con l'anno solare. Pertanto, le società che vorrebbero usufruire del regime di penalty protection in caso di rettifica dei transfer pricing ma non sono riuscite a predisporre la documentazione relativa all'anno 2021 entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero entro il 30 novembre 2022 per le società con anno fiscale coincidente con l'anno solare) , hanno tempo fino al prossimo 28 febbraio per predisporre la documentazione e comunicare il possesso di tale documentazione presentando, entro la stessa data, una dichiarazione dei redditi integrativa.
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