venerdì 10/02/2023 • 06:00
La Cassazione considera legittimi i licenziamenti collettivi limitati ad un solo reparto, settore o unità produttiva, anziché all'intero complesso aziendale, in presenza di specifiche esigenze tecnico-produttive ostative già esplicitate nella comunicazione di avvio della relativa procedura di riduzione del personale.
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La Cassazione, con la sentenza n. 3786 dell'8 febbraio 2023, si è espressa in materia di licenziamento collettivo.
Il caso
La pronuncia in commento riguarda la fattispecie dell'impugnazione proposta da una lavoratrice avverso il licenziamento intimatole all'esito di una procedura di mobilità ex artt. 4 e ss., Legge 223/1991. In particolare, la ricorrente ha lamentato che la limitazione, da parte della datrice di lavoro, dei recessi collettivi ai soli dipendenti addetti a due divisioni della sede di Roma, nonché all'unità produttiva di Napoli, costituisse vizio della procedura, per l'appunto siccome non estesa all'intero organico della società, tale da rendere illegittimo il proprio provvedimento espulsivo.
All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Roma confermava la statuizione del Giudice di prime cure e, per l'effetto, negava che la limitazione dell'operatività della procedura di mobilità collettiva ex Legge 223/1991a uno o più reparti, settori o unità produttive potesse costituire vizio della procedura medesima, “avuto riguardo all'esplicita illustrazione [da parte della società datrice di lavoro, n.d.r.] delle sue ragioni nella comunicazione di a
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