venerdì 10/02/2023 • 06:00
Al via l'autoliquidazione INAIL 2022/2023. Il 16 febbraio scade il termine per il versamento della prima rata del premio di autoliquidazione, mentre è fissata al 28 febbraio la scadenza per la presentazione della denuncia delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2022.
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I datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono tenuti al versamento del premio annuale mediante l'autoliquidazione. L'obbligo riguarda anche gli artigiani senza dipendenti.
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall'autoliquidazione, altri premi definiti “speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).
Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall'INAIL anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
I datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente mediante il servizio telematico “Alpi online” che consente di calcolare il premio dovuto, e di trasmettere la denuncia delle retribuzioni mediante la funzione “Invio telematico dichiarazione salari”. I datori di lavoro del settore marittimo titolari posizioni assicurative navigazione (PAN) trasmettono le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio” che consente di ottenere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.
Adempimenti preliminari
Prima di procedere all'autoliquidazione, il datore di lavoro deve accedere al “Fascicolo aziende” per conoscere le basi di calcolo che includono il prospetto dei dati utili al conteggio. È prevista la consultazione attraverso gli appositi servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” che consentono di acquisire le predette basi anche in formato pdf.
La data del 16 febbraio è particolarmente importante poiché entro detto termine il datore di lavoro deve:
Per l'autoliquidazione 2022/2023 il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è “902023”.
Riduzione del presunto
Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell'anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022, deve inviare all'Istituto entro il 16 febbraio 2023 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l'importo previsto per l'anno 2023. La motivazione della riduzione è selezionabile tra quelle previste nell'apposito menù all'interno della procedura telematica INAIL:
Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio e alle eventuali quote di retribuzioni parzialmente esenti.
La procedura “Riduzione Presunto” è accessibile sul portale INAIL tra i servizi online. L'importo indicato costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2023. L'INAIL potrà effettuare appositi controlli sull'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte per la riduzione e richiedere un'integrazione del premio qualora accerti che le retribuzioni effettivamente corrisposte risultino superiori a quelle presunte.
Con particolare riferimento al settore marittimo ricordiamo che anche gli armatori dovranno trasmettere la comunicazione di riduzione, tramite l'apposito servizio “Riduzione Presunto per le PAN/certificati”.
Riduzioni del premio
Per il calcolo del premio dovuto è possibile applicare specifiche riduzioni contributive riepilogate nelle istruzioni operative che l'INAIL ha pubblicato con Nota 29 dicembre 2022:
Con particolare riferimento agli ultimi due punti in elenco giova precisare che l'incentivo (50% dei premi dovuti sia per regolazione 2022 che per la rata 2023) per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. L'ammissione al beneficio richiede l'indicazione di alcuni dati nella dichiarazione delle retribuzioni, (nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “7” e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione).
Il secondo incentivo invece si riferisce all'assunzione di varie categorie di soggetti (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti). Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 o 18 mesi rispettivamente nel caso di assunzione a tempo determinato e di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice prelevabile dalla “Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti”, pubblicata nella “Guida autoliquidazione 2022/2023” disponibile nel sito INAIL. Tale riduzione costituisce aiuto di Stato.
Entrambi gli incentivi descritti spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e che non sussistano cause ostative alla regolarità (art. 8 DM 30 gennaio 2015), da comprovare tramite la “dichiarazione per benefici contributivi” trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.
Il versamento
Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato:
Sulla base del tasso indicato, l'INAIL determina i coefficienti da applicare alle singole rate che per i prossimi versamenti sono i seguenti:
N. rata |
Scadenza |
Coefficiente |
---|---|---|
1 |
16 febbraio 2023 |
0 |
2 |
16 maggio 2023 |
0,00416959 |
3 |
21 agosto 2023 |
0,00847973 |
4 |
16 novembre 2023 |
0,01278986 |
La modalità di versamento rateale non può essere utilizzata per il pagamento del premio dovuto da ditte che hanno cessato l'attività.
Il saldo da autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo. A tale proposito il datore di lavoro è tenuto preliminarmente a verificare l'effettiva sussistenza del credito presso la sede INAIL di competenza. Non è possibile invece utilizzare in compensazione eventuali crediti riferiti ai contributi associativi.
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