giovedì 09/02/2023 • 11:59
L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex art. 5 c. 2 L. 130/2022 con riferimento a tutte le distinte controversie autonome relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.
redazione Memento
Con la risposta del 9 febbraio 2023 n. 210, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. L'istante riferisce all'Agenzia delle Entrate di aver impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. Con riferimento al contenzioso in parola, l'istante comunica che: il giudice di primo grado, dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati, ad eccezione di quello relativo all'anno 2008, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione; la sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che ha accolto l'appello e annullato la sentenza di primo grado; la soccombente Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con ricorso per Cassazione. Con ordinanza la corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione; che l'istante ha proposto ricorso in riassunzione e l'adita Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per Cassazione. Ciò premesso, l'istante pone un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 5 c. 2 L. 130/2022. Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 5 c. 2 L. 130/2022 con riferimento a tutte le distinte controversie autonome relative alle annualità 2006, 2007 e 2008. Ciò in quanto, la pronuncia della Commissione tributaria regionale, impugnata dalla contribuente innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso notificato prima del 16 settembre 2022 giudizio attualmente pendente nel condividere le conclusioni già raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale nella sentenza impugnata riguardo alla legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati, conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'istante. A sua volta, la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale, impugnata innanzi al giudice di seconde cure nel ritenere pienamente legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità 2006 e 2007 con riferimento all'annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dall'Agenzia delle entrate con nota del 9 agosto 2013, conferma l'accertamento come modificato nella proposta di mediazione, con condanna della ricorrente alle spese di lite. Non si ravvisa, dunque, alcuna soccombenza dell'Agenzia delle entrate con riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. Invero, la rideterminazione dell'atto impositivo emesso per il 2008, in accoglimento della domanda avanzata dall'Agenzia delle entrate, ne esclude la soccombenza anche in relazione a detta annualità. Fonte: Risp. AE 9 febbraio 2023 n. 210
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Massimo Romeo
- Esperto fiscale e pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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