giovedì 09/02/2023 • 03:00
Per Onlus, Odv e Aps sono previste specifiche modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus che sono state oggetto di chiarimenti nella circolare n. 3/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate.
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Particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus), dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano: il tutto viene chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 febbraio 2023 n. 3/E.
Nel dettaglio, il comma 10-bis dell'art. 119 DL 34/2020, nella versione attualmente vigente, stabilisce che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate: ai fini del Superbonus detti enti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Soggetti destinatari
Rientrano tra i destinatari del Superbonus esclusivamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 L. 266/91, nonché le associazioni di promozione sociale (APS) (la disposizione in commento riguarda infatti i soggetti indicati al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio).
Nella vigenza del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'iscrizione a quest'ultimo consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.
Ambito oggettivo e requisiti
Per beneficiare dell'applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere le seguenti condizioni:
deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio- sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119.
Caratteristiche dell'immobile
Le categorie catastali richiamate dalla norma e interessate dagli interventi si riferiscono a:
collegi e convitti;
educandati;
ricoveri;
orfanotrofi;
ospizi;
conventi;
seminari e caserme (B1);
case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi.
L'Agenzia precisa che nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al Superbonus, cambiandone la destinazione d'uso in Casa di Cura (categoria B/2 o D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-bis, a condizione che il predetto cambio di destinazione di uso venga effettuato prima dell'inizio dei lavori.
Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori
Per quanto attiene la condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica viene precisato che tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.
Nella sostanza, alla predetta data e per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire compensi o indennità per tali incarichi.
La gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021.
Il rispetto di tale condizione, invece, non viene meno se un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso titolo: ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente ovvero per l'effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo (purché detti compensi siano effettivamente percepiti nell'ambito di dette prestazioni e non dissimulino indennità riferite alla carica di amministratore, in violazione del relativo divieto).
Modalità di calcolo del limite di spesa ammesso
La specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa utilizza quale parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso.
Esempio
Nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall'OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.
FONTE: Circ. AE 8 febbraio 2023 n. 3
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