Accertamento del danno subìto per la perdita della detrazione
Alla stipula del contratto di compravendita di un immobile, parte del prezzo della compravendita è rappresentato dall'accollo da parte dell'acquirente del debito che il venditore dell'immobile ha con la società di ristrutturazioni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel predetto locale. Dopo la stipula dell'atto nel 2013, a seguito dell'incasso da parte della società di ristrutturazione, il venditore ha chiesto la copia della fattura riguardante il saldo del pagamento; fattura pervenuta, tuttavia, solo nel 2018. Secondo il venditore, a causa del tardivo invio della fattura, non ha potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione, ossia le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie per l'anno 2012; sicché, a suo dire, ha subìto un danno economico pari a 44 mila euro (cioè il 50 % di 88 mila che corrisponde alla parte del prezzo di compravendita). La società di ristrutturazione, a sua volta, nega il risarcimento per le seguenti ragioni: errato metodo di pagamento ai fini della detrazione e prescrizione dell'azione. Per le ragioni esposte, il venditore ha chiesto al giudice di accertare il danno subìto e, quindi, la condanna della società di ristrutturazioni.
Ebbene, ai fini di una corretta disamina della decisione del giudicante, occorre esaminare alcune questioni.
Bonus ristrutturazioni
Il Bonus ristrutturazioni è disciplinato dall'art. 16-bis DPR 917/86. In generale, la detrazione dall'IRPEF è pari al 36% delle spese sostenute documentate. Tuttavia, come disciplina temporanea (aggiornata alla Legge di Bilancio 2022), in via transitoria, e più precisamente per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella maggior misura del 50% delle spese sostenute con importo massimo di spesa ammesso sul quale calcolare la detrazione: € 96 mila e detrazione da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Modalità di pagamento
Come riportato dalla Guida del Fisco sul bonus ristrutturazioni (ultimo aggiornamento ottobre 2022), per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (art. 16-bis DPR 917/86);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
In tema, l'Agenzia dell'Entrate con la Risoluzione n. 55/E/2012 ha precisato che la non corretta compilazione del bonifico non consente di fruire della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto; successivamente, con la Circolare n. 43/E/2016, il Fisco ha ulteriormente previsto la possibilità di sanare l'errore laddove effettuato con bonifico ordinario, previa richiesta al fornitore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e con successiva attestazione di aver ricevuto le somme e di averle inserite nella propria contabilità.
Prescrizione dell'azione
L'azione per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. si prescrive in cinque anni. Come già osservato in giurisprudenza, in materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 14 marzo 2016 n. 4899).
La richiesta risarcitoria
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il giudicante (Trib. Latina 16 novembre 2021 n. 2007) non ha accolto la richiesta risarcitoria del venditore. Difatti, nel contratto di compravendita è previsto solo l'accollo da parte del compratore del debito che il venditore ha con la società di ristrutturazioni, e non anche l'obbligo di quest'ultima di consegnare la fattura. Ad ogni modo, secondo il Tribunale, il venditore non avrebbe comunque avuto il diritto alla detrazione visto che il metodo di pagamento utilizzato era stato l'assegno e non il bonifico parlante. Oltre alle citate premesse, l'azione del venditore è prescritta in quanto, secondo il provvedimento del giudice, il momento inziale decorre dal momento in cui l'attore avrebbe potuto far valere il diritto alla detrazione, ossia nell'anno 2013, precisamente, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili venivano eseguite, così come prescritto dalle circolari n. 57 e n. 131 del 1998 del Ministero delle Finanze. Nel caso di specie, invece, parte attrice adduce che il primo atto interruttivo della prescrizione è avvenuto con l'esplicita richiesta di ricevere copia della fattura; tale atto, però, comunque non sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione nei termini anzidetti. Difatti, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta di invito ad aderire alla convenzione assistita inoltrata a mezzo pec nel settembre del 2019, ossia a ben sette anni di distanza rispetto al 2013, scadenza del termine per la richiesta di detrazione fiscale.
Per le suesposte ragioni, il Tribunale ha ricordato che un atto per poter avere efficacia interruttiva deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa o la richiesta scritta di adempimento al fine di manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (c.d. atto di diffida e messa in mora).
Di conseguenza:
in caso di mancato ottenimento delle detrazioni fiscali IRPEF del 50% afferente ai lavori di ristrutturazione, a causa di terzi per il mancato ricevimento della documentazione fiscale attestante i requisiti (fattura), il danneggiato ha l'onere di attivarsi nei termini di legge. In tale circostanza, il dies a quo decorre dal momento in cui il beneficiario avrebbe potuto far valere il diritto alla detrazione, precisamente entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite;
la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamento secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1 c. 3 DM 18 febbraio 1998 n. 41, come stabilito dal successivo art. 4 lett. b).
LA SOLUZIONE
Per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l'onere di attivarsi nei termini di legge e il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In caso contrario, il beneficiario perde il diritto alla detrazione.