mercoledì 08/02/2023 • 14:32
È consentito alle imprese residenti in un altro Paese membro e identificate in Italia adottare, al pari delle imprese ivi residenti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo anche laddove non vi partecipi alcuna società stabilita in Italia.
redazione Memento
Con la risposta dell'8 febbraio 2023 n. 209, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di liquidazione dell'IVA di gruppo. Nel dettaglio, l'istante (Alfa) chiede all'Agenzia delle Entrate se: 1) il regime di liquidazione dell'IVA di gruppo possa essere applicato quando tutti i partecipanti sono soggetti passivi non stabiliti in Italia ma con registrazione IVA italiana (come nel caso in questione, in cui sia Alfa che Beta sono società francesi registrate ai fini IVA in Italia); e, in caso di risposta affermativa 2) il periodo minimo di detenzione debba ritenersi soddisfatto nel caso in cui: il rapporto di controllo sia in essere tra i soggetti passivi non stabiliti in Italia da prima del 1° luglio dell'anno solare (2022) precedente a quello (2023) in cui diventerà efficace l'opzione per il regime della liquidazione IVA di gruppo; ma i soggetti passivi non stabiliti abbiano tutti ottenuto un numero di partita IVA italiano tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno solare (2022) precedente a quello (2023) in cui diventerà efficace l'opzione per il regime della liquidazione IVA di gruppo. Con riferimento al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che sia Alfa che Beta, entrambe identificate direttamente ai fini IVA in Italia, possono optare per la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo dal 1° gennaio 2023, nel presupposto che, come dichiarato dall'istante, siano entrambe società di diritto francese con forma giuridica equivalente a quella delle società di capitali di diritto italiano, tra le quali sussiste il rapporto di controllo previsto dall'art. 2 DM 13 dicembre 1979 da una data antecedente al 1º luglio 2022. Si è dell'avviso, infatti, che non sia ostativa all'adozione della procedura in questione la circostanza che tutte le società che vi intendono partecipare siano residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e non abbiano una sede stabile in Italia. Pertanto è consentito alle imprese residenti in un altro Paese membro identificate in Italia adottare, al pari delle imprese ivi residenti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo anche laddove non vi partecipi alcuna società stabilita in Italia. Quanto al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell'anno di applicazione della medesima, avendo l'opzione effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data. Non è, dunque, contemplata la necessità che l'identificazione ai fini IVA ricorra come invece è necessario per il requisito del controllo già a partire dal 1° luglio dell'anno antecedente l'ingresso nella procedura IVA di gruppo. Pertanto, considerato che Alfa e Beta si sono identificate in Italia nel 2022, non sussistono impedimenti affinché la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo abbia effetto dal 1° gennaio 2023. ISCRIVITI GRATIS al Convegno in diretta streaming. Fonte: Risp. AE 8 febbraio 2023 n. 209
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