mercoledì 08/02/2023 • 13:53
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 196 del 7 febbraio 2023, ha chiarito che rientrano nel reddito forfetario della tonnage tax anche i componenti positivi di reddito derivanti dai titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi o TTE).
redazione Memento
Con la risposta n. 196 del 7 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti positivi di reddito derivanti dai titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi o TTE) rientrano nel reddito forfetario della tonnage tax in quanto direttamente connessi a operazioni riconducibili all'attività agevolata di trasporto marittimo.
Si ricorda, infatti, che l'imponibile della tonnage tax ricomprende solo il reddito derivante dall'esercizio delle attività marittime principali svolte tramite le navi agevolabili (di cui all'art. 155 DPR 917/86) e delle attività accessorie o strumentali a quelle predette (art. 157 c. 4 DPR 917/86). I redditi derivanti dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle agevolabili sono esclusi dal reddito forfetario, pertanto devono essere determinati secondo le regole ordinarie di quantificazione analitica del reddito d'impresa (art. 159 c. 1 DPR 917/86).
Nel caso di specie, la società istante è in regime di tonnage tax e sceglie di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, a cui viene riconosciuto dal GSE il diritto di ricevere la corrispondente quantità di TEE (Titoli di Efficienza Energetica c.d. certificati bianchi). La società iscrive in bilancio i TEE, includendo i rielativi ricavi nella voce A5 del conto economico tra ''Altri ricavi e proventi'”. I TEE, con particolare riferimento alle imprese non obbligate, rappresentano uno strumento di incentivazione alla riduzione del consumo energetico nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa, monetizzabile esclusivamente attraverso la loro vendita, e funzionale a premiare l'adozione di un determinato comportamento virtuoso volto alla realizzazione di investimenti e progetti di efficienza energetica. Come chiarito dall'AE, tali componenti positivi di reddito sono assoggettabili al regime della tonnage Tax, in quanto direttamente connessi ad operazioni riconducibili all'attività agevolata di trasporto marittimo.
L'eventuale rilevazione di un differenziale di reddito positivo o negativo è qualificabile come un componente originato da una mera attività di gestione del credito, che non assume natura finanziaria.
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