mercoledì 08/02/2023 • 11:33
Considerato che nel 2023 sia il 30 aprile (domenica) che il 1° maggio (festa dei lavoratori) sono festivi, il termine per l’approvazione dei bilanci relativi al 2022 slitta al 2 maggio 2023. Con l'approvazione dei bilanci 2022, si torna a parlare dell'istituzione dell'organo di controllo nelle s.r.l.
redazione Memento
Per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve essere convocata l'assemblea o, nel sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza, per l'approvazione del bilancio (artt. 2364 e 2478 bis c.c.). Nel caso di società che redigono il bilancio consolidato, oppure quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società, l'approvazione del bilancio può essere prorogata fino a 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Tale possibilità deve necessariamente essere prevista dallo statuto e, nella relazione sulla gestione, devono essere indicate le motivazioni della dilazione. Nel 2023, considerato che sia il 30 aprile (domenica) che il 1° maggio (festa dei lavoratori) sono festivi, il termine per l'approvazione dei bilanci relativi al 2022 slitta al 2 maggio 2023. Con l'approvazione dei bilanci 2022, si torna a parlare dell'istituzione dell'organo di controllo nelle s.r.l., tema affrontato anche nel Codice della crisi d'impresa (CCI). Nel dettaglio, l'obbligo di istituire l'organo di controllo o di revisione spetta all'assemblea provvedere alla nomina entro 30 giorni decorrenti, in caso di: superamento dei limiti indicati all'art. 2477 c. 2 c.c.: dall'approvazione del bilancio del secondo esercizio in cui tali limiti vengono superati (art. 2477 c. 5 primo periodo c.c.), dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti; acquisizione da parte della s.r.l. del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti: dal momento in cui la società acquista o integra la partecipazione di controllo; di obbligo di redazione del bilancio consolidato: dall'approvazione del bilancio in cui si accerta l'obbligo di redigere tale bilancio. Se l'assemblea rimane inerte, alla nomina provvede il tribunale (sezioni specializzate in materia d'impresa) del luogo dove ha sede la società su richiesta di qualsiasi soggetto interessato e, dal 16 marzo 2019, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477 c. 5 secondo periodo c.c. modif. dall'art. 379 c. 2 CCI).
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