mercoledì 08/02/2023 • 06:00
Il Fisco risponde ai quesiti di una banca sulla corretta individuazione del periodo d'imposta al quale occorre fare riferimento per determinare le perdite fiscali rilevanti ai fini della trasformazione di DTA in crediti d'imposta.
redazione Memento
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Il Fisco, rispondendo all'interpello presentato da una banca, è nuovamente intervenuto sulla possibilità di trasformare in crediti d'imposta le ''attività per imposte anticipate'' (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito della cessione di crediti pecuniari verso ''debitori inadempienti'', prevista dall'art. 44-bis DL 34/2019 conv. L. 58/2019.
Nel caso di specie, il quesito posto dalla banca, attiene ai profili temporali della disposizione, con particolare riferimento all'individuazione del periodo d'imposta al quale occorre fare riferimento per determinare le perdite fiscali rilevanti, anche al fine di applicare correttamente la norma nella parte in cui prescrive che ''non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo''
Con riferimento all'ambito temporale di applicazione della disposizione in esame, il Fisco ricorda che le perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR, cui rinvia il citato art. 44bis, corrispondono a quelle maturate dalla società alla data di cessione dei crediti, intendendosi per ''maturate'' quelle relative all'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla predetta data di cessione. Di conseguenza, con riferimento alle cessioni avvenute nel 2020, le perdite trasformabili sono relative al periodo d'imposta 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (cfr. Risp. AE 18 marzo 2021 n. 193).
Nel caso di specie, la Banca istante, che ha fuso per incorporazione due istituti di credito (BETA, con atto di fusione con decorrenza contabile e fiscale il 1° ottobre 2017 e GAMMA, con atto di fusione con decorrenza contabile e fiscale il 1° novembre 2020) ritiene che, per effetto dell'avvenuta trasformazione di attività per imposte anticipate, le perdite fiscali non più computabili in diminuzione di futuri redditi imponibili siano quelle maturate fino al 31 dicembre 2019, nella considerazione che il 2019 costituisce l'ultimo periodo d'imposta chiuso prima della cessione dei crediti da parte di ALFA. Nello specifico, secondo l'interpellante, le perdite oggetto di trasformazione sono da individuarsi in quelle (coperte da basket di utili esenti) maturate fino al 31 dicembre 2019, riferibili, in parte, alle perdite maturate dalla stessa ALFA, e in parte, alle perdite maturate, alla medesima data del 31 dicembre 2019, dall'incorporata GAMMA.
La soluzione interpretativa avanzata dalla Banca è avallata anche dal Fisco: nel caso di specie, sono convertibili in crediti d'imposta le sole perdite maturate sino alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019, quale ultimo periodo d'imposta (della società istante, quale soggetto giuridico che ha effettuato l'operazione di alienazione dei crediti) chiuso prima della cessione, intervenuta il 1° dicembre 2020.
Fonte: Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 202
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