martedì 07/02/2023 • 17:00
L’INPS, con il Mess. 7 febbraio 2023 n. 572, comunica il rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
redazione Memento
Con il Decreto conciliazione vita-lavoro (D.Lgs. 105/2022), il quale persegue l'obiettivo di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, si introducono, tra le altre, numerose novità a modifica del Testo Unico maternità (D.Lgs. 151/2001) in tema di maternità, paternità e congedo parentale. L'INPS, con il Messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, comunica, pertanto, l'aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. ATTENZIONE: si ricorda che per avere diritto all'indennità è necessario produrre all'Istituto l'accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Come presentare la domanda? La domanda online di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome deve essere presentata all'INPS attraverso uno dei seguenti canali: sito web mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS; Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi. Cosa fare per acquisire la domanda? Per acquisire le domande, è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”. Occorre poi: selezionare la voce “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi”; spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l'opzione “di voler richiedere l'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”. Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l'opzione “di voler richiedere l'indennità di maternità ordinaria”. Cosa fare per trasmettere la domanda? Per trasmettere la domanda è richiesto l'inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. N.B. Si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all'Istituto il certificato di gravidanza, che viene trasmesso telematicamente dal medico del SSN o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all'INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico. Ricevuta di conferma, consultazione e annullamento della domanda A seguito di conferma dei dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti. Le domande potranno essere consultate e annullate, insieme a tutte le altre tipologie di domande del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda”, accedendo rispettivamente alle voci di “Consultazione domande” e “Annullamento domande”. Periodo di riferimento In attesa degli aggiornamenti procedurali comunicati con il presente messaggio è stato possibile fruire dell'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all'INPS. A tale proposito si rappresenta che le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022. Fonte: Mess. INPS 7 febbraio 2023 n. 572
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