martedì 07/02/2023 • 16:28
Assonime risponde alla consultazione pubblica del 17 gennaio 2023 indetta dall’Agenzia delle Entrate sulla bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box e sullo schema di provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022.
redazione Memento
In tema di Patent box, l'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione non solo la bozza di circolare ma anche uno schema di provvedimento volto ad introdurre importanti modifiche al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 contenente la disciplina attuativa della nuova agevolazione. A tal proposito, Assonime risponde alla consultazione pubblica del 17 gennaio 2023 indetta dall'Agenzia delle Entrate, soffermandosi sulle novità indicate in tale schema di provvedimento per poi passare all'esame delle soluzioni interpretative contenute nella bozza di circolare seguendo l'ordine espositivo predisposto delle Entrate. Relativamente alle novità contenute nello schema di Provvedimento, si ricorda che viene modificato il punto 3.4 del Provvedimento del 15 febbraio 2022 chiarendo che le attività da cui originano le spese ammissibili al beneficio possono essere svolte non solo nel territorio dello Stato italiano e negli Stati appartenenti all'Unione europea nonché in quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sull effettivo scambio di informazioni ma anche in altri Stati extra-UE che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996. In particolare, qualsiasi commissionario incaricato della ricerca o sub-commissionario deve essere fiscalmente residente in tali Stati. Si tratta di una previsione molto importante che risolve opportunamente un problema che era stato segnalato sia da noi nella circolare n. 19 del 2022, che da altre associazioni di categoria. In particolare, la precedente versione del punto 3.4 del Provvedimento del 15 febbraio 2022, non contemplando le attività svolte in Paesi extra-UE o non aderenti al SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996, finiva per escludere ingiustificatamente dal perimetro applicativo dell'agevolazione tutte le attività di ricerca svolte in tali giurisdizioni, con ciò determinando anche un inopportuno disallineamento tra la nuova agevolazione ed il credito di imposta ricerca e sviluppo per quanto riguarda il luogo di svolgimento dell'attività agevolabile, posto che in tale ambito erano ammesse anche le attività svolte in questi Stati. Un'altra importante novità riguarda la funzione della marca temporale. Nel dettaglio, la penalty protection è esclusa in assenza della firma elettronica con marca temporale soltanto in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta.
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