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martedì 07/02/2023 • 15:28

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Patent box in caso di acquisto ramo d’azienda e di recapture delle perdite

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, agli effetti della disciplina Patent box, l'operazione di acquisizione di ramo d'azienda non consente il subentro nella posizione del dante causa. Inoltre, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in tema di meccanismo di recapture delle perdite da Patent box.

a cura di

redazione Memento

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Patent box e acquisto di ramo d’azienda: nessun subentro al dante causa L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 7 febbraio 2023 n. 194, ha chiarito che l'operazione di acquisizione di ramo d'azienda non rientra tra le operazioni che, agli effetti della disciplina del Patent box, consentono il subentro nella posizione del dante causa. Si ricorda, infatti, che l'art. 5 DM 30 luglio 2015 (c.d. decreto Patent box) con specifico riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda dispone che il soggetto avente causa (società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra nell'esercizio dell'opzione effettuata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente), anche in relazione alla natura e all'anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. Come già chiarito dall'AE, le operazioni per le quali l'avente causa subentra nell'opzione del dante causa ­ nonché nella natura e nell'anzianità dei costi da indicare nel c.d. nexus ratio ­ contemplano solamente le operazioni successorie sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l'aspetto fiscale (conferimenti di azienda) (Circ. AE 7 aprile 2016 n. 11/E). L'obiettivo, in linea con le prescrizioni OCSE, è quello di concedere benefici fiscali esclusivamente al reddito generato da  beni immateriali, laddove le attività di ricerca e sviluppo vere e proprie siano state svolte dal contribuente stesso. Vengono, di fatto, escluse dalle spese qualificate i costi di acquisizione o di altra natura che non possono essere direttamente riferiti ad una specifica attività IP. Nel caso di specie, una società ha realizzato nel 2016 due acquisizioni di rami d'azienda nei quali sono ricompresi, tra gli altri, beni immateriali quali brevetti, marchi e know­how sviluppati nell'ambito dei rispettivi settori di business di riferimento (c.d. Intellectual property o IPs). Per accedere al regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di IPs (c.d. Patent box), la società ha presentato, con riferimento al periodo d'imposta 2016 e ai quattro successivi, il relativo modello di opzione (di cui all'art. 1 c. 37 L. 190/2014). Come chiarito dall'AE, la società acquirente non può subentrare, agli effetti della disciplina Patent box, nella posizione del proprio dante causa. Il meccanismo di recapture delle perdite da Patent box Con la risposta del 7 febbraio 2023 n. 200, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente al meccanismo di recapture delle perdite generate in vigenza del regime del Patent Box ai fini della  determinazione dell'extra–reddito derivante dall'utilizzo diretto dell'IP. Nel caso di specie, l'interpello in esame ha ad oggetto una richiesta di chiarimenti relativa alle modalità di determinazione delle perdite da Patent box, al fine di stabilire se, con riferimento all'anno d'imposta 2018, sia applicabile o  meno  il  cosiddetto  meccanismo  di  recapture  delle  perdite  stesse,  tenuto  conto che  nell'esercizio  precedente l'extra­reddito, calcolato con il metodo  del PSM,  risulta negativo, ancorché i ricavi derivanti dagli intangibili agevolati eccedano i costi di ricerca e sviluppo connessi agli stessi e quindi i beni immateriali, come sostenuto dalla società, non  avrebbero  determinato  di  per  sé  una  perdita.  In  particolare,  secondo  la  società, il  risultato  negativo  riferibile  all'esercizio  2017  non  deriverebbe  dall'eccesso  di  costi riferibili  al  bene immateriale  rispetto  ai  ricavi  ad  esso  attribuibili, in  quanto i  costi riferibili all'intangibile agevolato (know how) sono di gran lunga inferiori rispetto ai ricavi conseguiti dalla società grazie al  medesimo intangibile.  Il risultato  negativo  deriverebbe, in  particolare, secondo  l'interpellante,  esclusivamente  ''dalla  valorizzazione  dell'extra­reddito  al  31 dicembre 2017, determinata tramite l'RPSM di cui all'Accordo preventivo, con il quale la società ha determinato il contributo economico del know­how. Di conseguenza, tale risultato negativo non rappresenta una perdita da Patent box cui applicare il meccanismo del recapture. Secondo le Entrate la perdita prodotta  con  riferimento  all'anno  2017 deve essere recuperata ad abbattimento dei redditi lordi agevolabili prodotti negli anni  successivi,  a  cominciare  dal  periodo  d'imposta  2018,  fino  al  completo  esaurimento. Di conseguenza, la  concreta  fruizione  dell'agevolazione  sotto  forma  di  variazione in  diminuzione potrà  avvenire  solo  nel  momento  in  cui  i  redditi  generati  dal  bene  immateriale saranno completamente depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in  vigenza del regime del Patent box. Con riferimento al predetto periodo d'imposta 2018, la società istante non potrà operare alcuna variazione in diminuzione per effetto dell'agevolazione, in quanto per tale periodo d'imposta opera il meccanismo di recupero della perdita maturata nel precedente periodo. Infine, i criteri di valorizzazione delle componenti relative  al  bene  intangibile  e  i  metodi  applicabili  ai  fini  della  determinazione  delle  perdite da Patent box sono i medesimi applicati ai fini della determinazione  dell'eventuale  reddito  agevolabile, così come condivisi con l'Amministrazione finanziaria in sede di  stipula dell'Accordo preventivo. Fonte: Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 194 Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 200

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