Patent box e acquisto di ramo d’azienda: nessun subentro al dante causa
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 7 febbraio 2023 n. 194, ha chiarito che l'operazione di acquisizione di ramo d'azienda non rientra tra le operazioni che, agli effetti della disciplina del Patent box, consentono il subentro nella posizione del dante causa.
Si ricorda, infatti, che l'art. 5 DM 30 luglio 2015 (c.d. decreto Patent box) con specifico riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda dispone che il soggetto avente causa (società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra nell'esercizio dell'opzione effettuata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente), anche in relazione alla natura e all'anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi.
Come già chiarito dall'AE, le operazioni per le quali l'avente causa subentra nell'opzione del dante causa nonché nella natura e nell'anzianità dei costi da indicare nel c.d. nexus ratio contemplano solamente le operazioni successorie sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l'aspetto fiscale (conferimenti di azienda) (Circ. AE 7 aprile 2016 n. 11/E). L'obiettivo, in linea con le prescrizioni OCSE, è quello di concedere benefici fiscali esclusivamente al reddito generato da beni immateriali, laddove le attività di ricerca e sviluppo vere e proprie siano state svolte dal contribuente stesso. Vengono, di fatto, escluse dalle spese qualificate i costi di acquisizione o di altra natura che non possono essere direttamente riferiti ad una specifica attività IP.
Nel caso di specie, una società ha realizzato nel 2016 due acquisizioni di rami d'azienda nei quali sono ricompresi, tra gli altri, beni immateriali quali brevetti, marchi e knowhow sviluppati nell'ambito dei rispettivi settori di business di riferimento (c.d. Intellectual property o IPs). Per accedere al regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di IPs (c.d. Patent box), la società ha presentato, con riferimento al periodo d'imposta 2016 e ai quattro successivi, il relativo modello di opzione (di cui all'art. 1 c. 37 L. 190/2014). Come chiarito dall'AE, la società acquirente non può subentrare, agli effetti della disciplina Patent box, nella posizione del proprio dante causa.
Il meccanismo di recapture delle perdite da Patent box
Con la risposta del 7 febbraio 2023 n. 200, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente al meccanismo di recapture delle perdite generate in vigenza del regime del Patent Box ai fini della determinazione dell'extra–reddito derivante dall'utilizzo diretto dell'IP.
Nel caso di specie, l'interpello in esame ha ad oggetto una richiesta di chiarimenti relativa alle modalità di determinazione delle perdite da Patent box, al fine di stabilire se, con riferimento all'anno d'imposta 2018, sia applicabile o meno il cosiddetto meccanismo di recapture delle perdite stesse, tenuto conto che nell'esercizio precedente l'extrareddito, calcolato con il metodo del PSM, risulta negativo, ancorché i ricavi derivanti dagli intangibili agevolati eccedano i costi di ricerca e sviluppo connessi agli stessi e quindi i beni immateriali, come sostenuto dalla società, non avrebbero determinato di per sé una perdita. In particolare, secondo la società, il risultato negativo riferibile all'esercizio 2017 non deriverebbe dall'eccesso di costi riferibili al bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, in quanto i costi riferibili all'intangibile agevolato (know how) sono di gran lunga inferiori rispetto ai ricavi conseguiti dalla società grazie al medesimo intangibile. Il risultato negativo deriverebbe, in particolare, secondo l'interpellante, esclusivamente ''dalla valorizzazione dell'extrareddito al 31 dicembre 2017, determinata tramite l'RPSM di cui all'Accordo preventivo, con il quale la società ha determinato il contributo economico del knowhow. Di conseguenza, tale risultato negativo non rappresenta una perdita da Patent box cui applicare il meccanismo del recapture.
Secondo le Entrate la perdita prodotta con riferimento all'anno 2017 deve essere recuperata ad abbattimento dei redditi lordi agevolabili prodotti negli anni successivi, a cominciare dal periodo d'imposta 2018, fino al completo esaurimento.
Di conseguenza, la concreta fruizione dell'agevolazione sotto forma di variazione in diminuzione potrà avvenire solo nel momento in cui i redditi generati dal bene immateriale saranno completamente depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box.
Con riferimento al predetto periodo d'imposta 2018, la società istante non potrà operare alcuna variazione in diminuzione per effetto dell'agevolazione, in quanto per tale periodo d'imposta opera il meccanismo di recupero della perdita maturata nel precedente periodo.
Infine, i criteri di valorizzazione delle componenti relative al bene intangibile e i metodi applicabili ai fini della determinazione delle perdite da Patent box sono i medesimi applicati ai fini della determinazione dell'eventuale reddito agevolabile, così come condivisi con l'Amministrazione finanziaria in sede di stipula dell'Accordo preventivo.
Fonte: Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 194
Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 200