martedì 07/02/2023 • 13:22
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 193 del 7 febbraio 2023, ha chiarito che il credito d'imposta per imprese a forte consumo di energia spetta anche a imprese che si sono costituite dopo il 1° gennaio 2019 e che utilizzano l'energia in autoconsumo. Sono stati forniti i parametri di riferimento per il calcolo dell'incremento dei costi.
redazione Memento
Con la risposta n. 193 del 7 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019 e che autoconsumano l'energia prodotta spetta il credito d'imposta per imprese a forte consumo di energia, facendo riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell'incremento del costo medio. Nel caso di specie, la società istante produce energia elettrica destinata all'autoconsumo tramite l'utilizzo di una centrale alimentata a gas naturale. La società è stata costituita nel 2021, pertanto non presenta il dato storico riferito al 2019, in relazione al quale occorre verificare l'effettivo incremento dei costi sostenuti per le spese per l'energia elettrica, previsto dalla normativa di riferimento quale condizione necessaria ai fini dell'accesso al credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la società può fruire del credito d'imposta. Nel dettaglio, il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell'incremento può essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019. Il parametro finale di riferimento è determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022. Si ricorda che l'art. 4 DL 17/2022 riconosce in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al DM MISE 21 dicembre 2017) un contributo straordinario, fruibile sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata e impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Fonte: Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 193
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