martedì 07/02/2023 • 12:00
L’INAIL, con la Circ. 6 febbraio 2023 n. 5, recepisce il nuovo rialzo dei tassi di interesse disposto dalla Banca Centrale Europea: il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è ora fissato al 3,00%. Come cambiano, di conseguenza, i tassi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e per la determinazione delle sanzioni?
redazione Memento
Con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, la BCE ha fissato al 3,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP). Alla luce di ciò, l'INAIL comunica, con la Circ. 6 febbraio 2023 n. 5, che a decorrere dall'8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni sono i seguenti: - 9,00% per l'interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; - 8,50% per la misura delle sanzioni civili. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti (art. 2, c. 11, DL 338/89 conv. in L. 389/89; art. 3, c. 4, DL 318/96 conv. in L. 402/96). Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%: nulla varia per le rateazioni in corso. Sanzioni civili In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 8 e 10, L. 388/2000). In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dall'8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all' 8,50% nelle seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa; c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Pertanto, in caso: di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP); di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali. N.B. Dall'8 febbraio 2023, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00%, ai fini della riduzione della sanzione civile: - in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5%; - in caso di evasione si applica il tasso del 7%. Ciò in virtù del fatto che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di 2 punti. Fonte: Circ. INAIL 6 febbraio 2023 n. 5
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