martedì 07/02/2023 • 06:00
Non vige alcun obbligo di fatturazione del rimborso per ''mancato guadagno giornaliero'' percepito dal lavoratore autonomo volontario di protezione civile. A confermarlo è la Risposta n. 191 pubblicata dalle Entrate lo scorso 6 febbraio.
redazione Memento
Il rimborso, corrisposto su espressa richiesta, al volontario lavoratore autonomo aderente ad una delle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, a fronte del mancato guadagno giornaliero, non dev'essere fatturato. È quanto emerge dalla Risposta n. 191 pubblicata dalle Entrate lo scorso 6 febbraio. Nell'ambito del quadro normativo disciplinante le attività di protezione civile tramite il volontariato, il legislatore, con l'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile) ha assicurato la concreta partecipazione alla attività di volontariato anche ai ''volontari lavoratori autonomi'', appartenenti alle menzionate organizzazioni, attraverso l'erogazione, ''a richiesta'', di un ''rimborso per mancato guadagno giornaliero'' calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato e, comunque, nel limite di 103,30 euro giornalieri lordi. Tale rimborso, come ribadito dalle Entrate nella Risposta in commento, costituisce per espressa previsione normativa ''lucro cessante'' ed è, pertanto, soggetto ad imposizione in capo al percipiente. Tuttavia, tenuto conto che il ''volontario lavoratore autonomo'' di protezione civile mette a disposizione le proprie capacità gratuitamente e senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà, detta attività non costituisce esercizio di attività professionale, anche se prestata nell'ambito delle proprie competenze. Ne consegue, per il Fisco, che la percezione del rimborso da parte del lavoratore autonomo non comporta obblighi di fatturazione ai sensi del DPR 633/72. Un discorso diverso dev'essere fatto in relazione ai lavoratori autonomi mobilitati attraverso gli Ordini/Collegi professionali per le attività di ricognizione del danno e dell'agibilità in Centro Italia, che prestano la propria attività professionale in virtù dello ''Schema di convenzione tra la Regione e gli Ordini e Collegi professionali territoriali per l'individuazione di tecnici professionisti che, a titolo volontario, si rendessero disponibili per attività di ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio''. In tale ultima ipotesi, oggetto della Risp. AE 7 novembre 2019 n. 474, i rimborsi devono essere regolarmente fatturati da parte del lavoratore autonomo, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo. Fonte: Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 191
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