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martedì 07/02/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Spese mediche, la detrazione residua non si trasmette agli eredi

In assenza di una esplicita disposizione di legge, le rate di detrazione non fruite dal de cuius non passano agli eredi che potranno limitarsi a detrarle in un'unica soluzione nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del defunto.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Qualora il contribuente che avesse optato per la ripartizione della detrazione spettante per le spese mediche in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, la parte non fruita non si trasferisce all'erede. Quest'ultimo potrà limitarsi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius, a detrarre in un'unica soluzione le rate residue. A confermalo è la Risposta n. 192 pubblicata dalle Entrate lo scorso 6 febbraio.

Le spese mediche cui si riferisce la fattispecie sono quelle che superano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, in relazione alle quali l'art. 15, c.1, lettera c) TUIR consente di ripartire la detrazione del 19% in quattro quote annuali costanti e di pari importo al fine di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.

Ebbene, in relazione alle menzionate rate non fruite dal de cuius non è possibile, come sostenuto dal contribuente del caso di specie, estendere per analogia quanto previsto dall'art. 16 ­bis, c. 8, secondo periodo, TUIR per le spese per ristrutturazione edilizia, ovvero il trasferimento delle stesse agli eredi, per intero, nell'anno del decesso dell'avente diritto. Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. Semmai, per le Entrate, alla detrazione in commento deve essere esteso quanto previsto dalla Circ. AE 7 luglio 2022 n. 24/E in relazione alle spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili. La richiamata prassi chiarisce che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue. Analogamente, anche nella fattispecie delle spese mediche, l'erede, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima.

Fonte: Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 192

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