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martedì 07/02/2023 • 06:00

Impresa Responsabilità amministrativa degli Enti

Riforma del Codice dei contratti pubblici e rilevanza dei reati 231

Dalla lettura del decreto di riforma del codice degli appalti emerge che la contestazione o l'accertata commissione di una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/2001 potrà far scattare l'esclusione dell'operatore economico dalle gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

di Carlo De Luca - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Consiglio dei Ministri, il 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 Legge 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del Codice attualmente vigente (D.lgs. 50/2016) come anche l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti già in corso.

Il provvedimento, ora all'esame delle commissioni parlamentari, fa parte delle cosiddette riforme abilitanti previste dal PNRR e dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2023. La riforma del Codice dei Contratti pubblici costituisce un tassello fondamentale nell'ambito dell'attuazione del PNRR, al fine di rendere più fluide, efficienti ed efficaci le procedure di affidamento e gestione delle commesse di lavori, servizi e forniture. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, prevede espressamente l'intervento sul D.Lgs. 50/2016 nell'ottica di semplificazione e velocizzazione del processo di spesa delle ingenti risorse destinate al nostro Paese.

L'iter di riforma si è svolto in parte durante la precedente legislatura – con l'approvazione della Legge Delega n. 78/2022 e la successiva assegnazione al Consiglio di Stato del delicato compito di procedere alla stesura del Codice – proseguendo poi nella legislatura attuale, con la presentazione dello schema di decreto legislativo al MIMS e la sua revisione, di concerto con il Consiglio di Stato, da parte di una commissione appositamente nominata.

Le novità in materia 231

Innanzitutto, nella nuova versione, l'art. 94 – Cause di esclusione automatica (rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016 al CAPO II – Requisiti di ordine generale – art. 80 “Motivi di esclusione”), prevede la sostanziale conferma dell'esclusione, in maniera automatica, dalla partecipazione a una procedura d'appalto in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

Ai sensi del comma 3, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. 231/2001 (lettera a).

La riforma amplia altresì il novero dei soggetti la cui condotta fa scattare l'esclusione (il direttore tecnico, i membri del consiglio di amministrazione, i componenti degli organi con poteri di vigilanza, il socio unico e persino l'amministratore di fatto).

Oltre alle menzionate cause di esclusione automatica, l'art. 95 del provvedimento individua altresì alcune cause di esclusione non automatica al ricorrere delle quali la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico; tra queste, figura l'ipotesi che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Gli illeciti professionali gravi sono definiti nel successivo art. 98 che, al comma 4, stabilisce: “L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi (tra cui la seguente lettera h):

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione;

2) reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);

3) reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000, delitti societari, delitti contro

l'industria e il commercio;

4) reati urbanistici di cui all'art. 44, c. 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di

architettura e ingegneria;

5) reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. che riforma il Codice dei contratti pubblici non si limita, quindi, a confermare la normativa attuale, in base alla quale la misura interdittiva causa l'esclusione automatica dall'appalto, ma si spinge oltre, come dimostrano le cautele definitorie previste dal citato articolo 95, comma 1, lettera e).

Conclusioni

L'attenzione sempre maggiore da parte della Pubblica Amministrazione, quale stazione appaltante, circa l'integrità e l'affidabilità dell'offerente, nella nuova versione del riformato codice dei contratti, passa anche attraverso l'adozione da parte degli operatori economici di un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di un Codice Etico e di un sistema disciplinare, strumenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

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