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  • Assunzioni agevolate

martedì 07/02/2023 • 06:00

Lavoro La scelta più conveniente

Reddito di cittadinanza: agevolazioni 2023 per assumere i beneficiari

Nel 2023 sono previste due agevolazioni per le assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza. La Legge di Bilancio 2023 ha infatti introdotto un incentivo alternativo a quello già previsto dal DL 4/2019, pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro. Si analizzano le due misure per valutare quale sia la più conveniente.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, commercialista e revisore contabile

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La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. da 294 a 296, Legge 197/2022) ha introdotto una nuova misura agevolativa che consente di fruire dell'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati nel caso di assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'esonero spetta nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e si applica esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

La finalità è quella di rafforzare l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 DL 4/2019 e per raggiungere lo scopo il legislatore aggiunge all'incentivo già previsto dall'articolo 8 del decreto un esonero contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi, in misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La scelta più conveniente per il datore

L'esonero in parola – come anticipato - è alternativo a quello già previsto dall'art. 8 DL 4/2019 per cui appare estremamente utile analizzare, comparandole, le due misure agevolative al fine di valutare qual è la scelta più conveniente anche alla luce delle importanti differenze che contrassegnano le due disposizioni.

L'art. 8 DL 4/2019 prevede un esonero contributivo, applicabile sia sulla quota a carico del datore di lavoro che a quella a carico del lavoratore, commisurato all'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili.

Come si può notare, rispetto alla Legge 197/2022, che copre l'intera quota a carico del datore di lavoro, il DL 4/2019 si applica anche alla quota a carico del lavoratore e prevede l'attribuzione per ogni rapporto di lavoro agevolato di una dote collegata al reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore assunto, spendibile mensilmente sull'intera quota dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro.

Il limite massimo dell'incentivo a disposizione non può comunque superare l'importo totale dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Qualora l'assunzione sia intervenuta con l'intermediazione di un'agenzia accreditata ai servizi per il lavoro (cfr. art. 12 D.Lgs. 150/2015), dal 2022 è previsto a loro favore un esonero contributivo del 20 per cento di quanto spettante a favore del datore di lavoro (v. Mess. INPS n. 2766/2022).

La predetta quota di esonero contributivo riconosciuta all'agenzia per il lavoro viene decurtata da quella ordinariamente spettante al datore di lavoro.

Durata

La durata dell'esonero previsto dal DL 4/2019 è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del reddito di cittadinanza, comunque per un periodo non inferiore a 5 mensilità; in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza la durata del beneficio è fissata in 5 mensilità.

La legge 197/2022 prevede invece una durata fissa di 12 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto agevolato.

Condizioni

Ai fini del diritto all'incentivo previsto dall'articolo 8 DL 4/2019 l'assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Si applica la disciplina di cui all'articolo 31, lett. f) D.Lgs. 150/2015 secondo cui il calcolo deve essere effettuato mensilmente confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Il beneficiario deve essere in regola con gli obblighi di assunzione di soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 e si applicano le condizioni generali previste dall'articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015 e dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dai regolamenti comunitaria in materia di aiuti “de minimis” (reg. (UE) della Commissione n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014).

Oltre a tali condizioni, da rispettare all'atto della assunzione, l'articolo 8, comma 1, del d.l. 4/2019 prevede la restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili (art. 116, c. 8, lett.a) l. 388/2000), qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore assunto nei trentasei mesi successivi all'assunzione salvo che il recesso avvenga per giusta causa o giustificato motivo.

Operatività

Preliminarmente va evidenziato che l'agevolazione introdotta dalla Legge 197/2022 non è ancora applicabile in quanto la sua efficacia delle è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, attualmente non concessa.

Peraltro, nel momento del rilascio dell'autorizzazione comunitaria alla fruizione dell'incentivo, appare più che verosimile che l'applicazione riguarderà le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a far data dal 1° gennaio 2023.

L'esonero contributivo previsto dall'art. 8 DL 4/2019 è invece già operativo ed applicabile e dopo le modifiche apportate dalla legge 234/2021 risulta applicabile sostanzialmente a tutti i rapporti di lavoro.

Procedure

Per la richiesta dell'incentivo previsto dall'articolo 8 DL 4/2019, è necessario effettuare richiesta all'INPS utilizzando il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell'esonero in oggetto denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 DL 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo).

L'incentivo riconosciuto in via telematica costituirà l'importo massimo di agevolazione fruibile nelle denunce contributive mensili.

L'INPS ha fornito istruzioni con la Circolare n. 104/2019 e con i Messaggi n. 4099/2019 e 2766/2022.

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