lunedì 06/02/2023 • 15:53
Con la risposta n. 190 del 6 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che un soggetto che ha optato per il regime forfetario al rientro in Italia non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per gli eventuali compensi derivanti da un nuovo incarico.
redazione Memento
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Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato che concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 190 del 6 febbraio 2023, ha confermato che un soggetto che ha optato per il regime forfetario (di cui all'art. 1. c. 54-89 L. 190/2014) al rientro in Italia non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per gli eventuali compensi derivanti da un nuovo incarico, in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario. Tuttavia, a seguito dell'opzione per il regime forfetario, sorge l'impossibilità di optare per il regime degli impatriati (Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E).
Nel caso di specie, l'istante, dal 2014, ha trasferito all'estero sia residenza che domicilio, senza iscriversi all'AIRE. All'estero ha frequentato un master post-lauream nei due periodi d'imposta precedenti il rientro in Italia, avvenuto nel 2020. Al rientro in Italia ha optato per il regime forfetario. Avendo ricevuto la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società, chiede di poter beneficiare del regime speciale degli impatriati in relazione ai compensi derivanti da tale incarico. Dal comportamento concludente assunto dall'istante, per effetto dell'opzione per il regime forfetario già esercitata nei periodi d'imposta 2020 e 2021, emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati sin dal momento del rientro in Italia. Pertanto, come chiarito dall'AE, egli non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati negli anni successivi e fino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024).
Si ricorda che il regime speciale per lavoratori impatriati prevede che, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 in avanti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (art. 16 D.Lgs. 147/2015).
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