martedì 07/02/2023 • 06:00
Soltanto il collegamento tra destinatario e speditore certificato consente la movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previa autorizzazione della competente autorità.
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Inquadramento normativo. Prerogative e obblighi connessi
L'Agenzia delle dogane, con la circolare n. 3 emessa il 3 febbraio 2023, chiarisce che tra le disposizioni recate dal D.Lgs. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, sono meritevoli di approfondimento quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. 504/95 (T.U.A.) le figure, rispettivamente, di destinatario certificato e di speditore certificato, le quali trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.
Ed in particolare, esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
A livello normativo, in forza dell'art. 10 c. 3 D.Lgs. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l'e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certific
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