lunedì 06/02/2023 • 06:00
L'amministrazione pubblica soccombente, in quanto sostituto d'imposta, è tenuta a emettere la certificazione unica in relazione alle spese di lite corrisposte in favore del difensore della controparte vittoriosa, sia nel caso di avvocato antistatatrio che di avvocato munito di delega all'incasso.
redazione Memento
Nell'ambito di un processo, l'amministrazione pubblica soccombente è in ogni caso tenuta a emettere la certificazione unica in relazione alle spese di lite corrisposte in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa. È quanto si evince nella Risposta n. 189 pubblicata il 3 febbraio dalle Entrate. Secondo quanto chiarito dal Fisco, le amministrazioni pubbliche, essendo obbligate all'applicazione delle ritenute (art. 29, c. 5, DPR 600/73), provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti del difensore della controparte sono tenute ad assumere la veste di sostituto d'imposta, sia nell'ipotesi in cui le spese siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa. In particolare, l'amministrazione pubblica, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di: operare ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti; certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770). In caso di compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, l'amministrazione pubblica dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l'intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione. Fonte: Risp. AE 189 3 febbraio 2023
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