sabato 04/02/2023 • 04:50
Aggiornati anche gli importi relativi agli ammortizzatori sociali Inps con la Circolare 14 del 3 febbraio 2023 che interviene in particolare su Cigo e Cigs, ma che offre anche i nuovi limiti per Naspi, Dis Coll e ISCRO.
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Con la Circolare n. 14 del 03 febbraio 2023, l’Inps offre un’altra serie di informazioni necessarie per il rinnovo degli importi previdenziali di riferimento per l’anno 2023.
In particolare la Circolare in oggetto informa rispetto agli importi massimi:
dei trattamenti di integrazione salariale;
dell’assegno di integrazione salariale del FIS;
dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS;
dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
dell’indennità di disoccupazione agricola;
dell’assegno per le attività socialmente utili.
Massimale Cigo/Cigs/Cisoa/Fis
In merito al massimale di riferimento per gli ammortizzatori sociali, l’Inps rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato istituito un unico massimale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 viene indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 |
|
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.321,53 |
1.244,36 |
Per le aziende del settore edile e lapideo il massimale è aumento nella misura del 20%.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) |
|
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.585,84 |
1.493,23 |
Tale massimale non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del D.lgs. 148/2015.
Fondo Credito e fondo Credito Cooperativo
Per quanto concerne il Fondo credito si prevedono due misure l’assegno d’integrazione salariale e l’assegno emergenziale.
In merito all’assegno di integrazione salariale i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, sono i seguenti.
Massimali assegno di integrazione salariale |
|
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.406,02 |
1.306,75 |
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 |
1.506,19 |
Superiore a 3.803,33 |
1.902,81 |
Per quanto riguarda l’assegno emergenziale, l’importo della prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, viene indicato al lordo ed al netto del 5,84%. La riduzione è, prevista soltanto quando la retribuzione risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica comprensiva di rateo.
Massimali assegno emergenziale |
||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 46.076,64 |
2.691,44 |
2.534,26 |
Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25 |
3.031,89 |
|
Superiore a 60.626,25 |
4.243,50 |
Per quanto riguarda il Fondo del Credito Cooperativo , i dati rispetto al massimale sono i seguenti:
Massimali assegno emergenziale |
||
Fascia retributiva (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a43.558,28 |
2.581,40 |
2.430,65 |
Compresa tra 43.558,28 e 60.752,34 |
3.472,04 |
|
Superiore a60.752,34 |
4.038,31 |
Indennità Naspi, Dis-Coll, Disoccupazione agricola
Ai fini della NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo per il 2023 è invece pari a 1.470,99 euro, tale importo è necessario anche per il calcolo del valore relativo al ticket di licenziamento così come ribadito in ultimo dalla la circolare numero 137 del 17 settembre 2021.
Per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL (circolare n. 83 del 27 aprile 2015) prevista per le collaborazioni coordinate e continuative, la retribuzione di riferimento è la medesima pari a 1.352,19 euro per il 2023.
Anche in questo caso, l’importo massimo mensile della DIS-COLL non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
In ultimo, in relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, che sono quindi già stati comunicati dall’Istituto.
Ciò porta quindi a constatare, da parte dell’Inps che, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, l’importo massimo di indennità di disoccupazione agricola è quello indicato nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, al paragrafo 2 di 1.222,51 euro.
Indennità autonomi spettacolo, Iscro e attività socialmente utili
L’Alas ovvero l’Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, prevede una retribuzione di riferimento ed un massimale uguale a quelli previsti per Naspi e Dis Coll pari a 1.352,19 euro per il 2023 con massimale pari a 1.470,99 euro.
Il reddito da prendere a riferimento invece per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
In ultimo, comunica l’Inps che l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro.
Ricapitolando
Retribuzione riferimento Naspi – Dis Coll- Alas |
1.352,19 euro |
Massimale Naspi- Dis Coll - Alas |
1.470,99 euro |
Importo massimo disoccupazione agricola per periodi d’attività 2022 |
1.222,51 euro |
Reddito riferimento ISCRO (anno precedente domanda) |
8.972,04 euro |
Importo minimo mensile ISCRO |
275,38 euro |
Importo massimo mensile ISCRO |
881,23 euro |
Importo mensile ASU |
656,44 euro |
FONTE: Circolare INPS n. 14
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