L''Agenzia delle Entrate ricorda che l’utilizzo diffuso dei documenti elettronici ha portato ad individuare una procedura specifica per la registrazione degli atti con firma digitale. Tale possibilità non è applicabile ai casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (es. cessione di quote di Srl).
La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla Direzione Provinciale
- tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco evidenzia che la richiesta di registrazione deve contenere:
- l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte;
- il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente. In alternativa può essere accettata la scansione del modello 69 con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità;
- eventuali allegati all’atto da registrare;
- la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. In proposito, si precisa che l’imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che non è più necessario che l’atto firmato digitalmente, già inviato tramite PEC, sia consegnato all’Ufficio in altro modo (tramite CD, DVD o altro supporto), né stampato in formato cartaceo.