lunedì 06/02/2023 • 06:00
Per le Sezioni Unite la norma sulla confisca per equivalente (art. 578 bis c.p.p.) non può essere applicata retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore e questo perché si tratta di una norma di natura sostanziale e non già procedurale per la quale vale il principio di legalità e non, invece, il principio tempus regit actum.
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sul contrasto giurisprudenziale in tema di applicazione retroattiva dell'art. 578 bis c.p.p. e cioè sul mantenimento della confisca per equivalente operata in relazione a reati commessi precedentemente all'introduzione dello stesso art. 578 bis c.p.p., nei casi in cui i giudici giungano ad una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato e contestuale accertamento di responsabilità dell'imputato.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2023, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto circa la natura, processuale o sostanziale, dell'art. 578 bis c.p.p.
Un primo orientamento giurisprudenziale, che valorizza la funzione ripristinatoria della confisca per equivalente, attribuisce alla norma natura esclusivamente processuale, derivandone l'applicazione del principio tempus regit actum. Secondo tale indirizzo interpretativo, la disposizione non introduce nuovi casi di confisca ma si limita a definire l'ambito entro il quale può essere disposta la confisca per equivalente nel caso in cui i giudici siano giunti ad una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione
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