Le questioni di legittimità costituzionale sollevate
La vicenda attenzionata dalla Corte Costituzionale nella Sentenza in esame trae origine dall'Ordinanza n. 150 del 26 aprile 2021 dell'allora Commissione tributaria provinciale di Arezzo. In tale Ordinanza la Commissione aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 c. 1 n. 2 DPR 600/73 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Secondo la Commissione di Arezzo la norma in questione, nella parte relativa ai prelevamenti, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto irragionevole, per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché, in mancanza di giustificazione, un prelievo dal conto corrente di un piccolo imprenditore può essere attribuito sia a costi di impresa che a spese personali, specie se si tratta di piccoli imprenditori individuali che optino per il regime di contabilità semplificata. Il Giudice a quo, sul punto, ha fatto anche riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, con cui era stata riconosciuta l'irragionevolezza della presunzione di equiparazione dei prelevamenti su conto corrente ai ...
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