venerdì 03/02/2023 • 12:30
I Consulenti del Lavoro, con Approfondimento del 2 febbraio 2023, analizzano tutte le novità introdotte dal Decreto Flussi 2022 (DPCM 29 dicembre 2022), concentrandosi sul ruolo dei consulenti nella procedura “semplificata” di asseverazione per i lavoratori stranieri, prorogata anche per il 2023.
redazione Memento
Lo scorso 26 gennaio è stato pubblicato in GU il Decreto Flussi 2022, che regola la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. Di conseguenza i Consulenti del Lavoro, con Approfondimento del 2 febbraio 2023, analizzano tutte le novità introdotte dal citato Decreto e relativamente all'assunzione di lavoratori stranieri, con particolare riferimento a: l'obbligo del datore di lavoro di controllare preventivamente nel Centro per l'Impiego competente che non sia disponibile al lavoro un lavoratore italiano o comunitario già presente nel territorio nazionale; i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso (da rilasciare entro 20 giorni dalla domanda); una “sanatoria” per i lavoratori già presenti in Italia dal 1° maggio 2022; l'attribuzione delle funzioni prima espletate dagli ispettori territoriali del lavoro ad altri professionisti, tra cui i Consulenti del Lavoro; le verifiche che i Consulenti del Lavoro sono tenuti ad eseguire nell'ambito della procedura semplificata di asseverazione, valida anche per tutto il 2023. Ingresso di lavoratori non stagionali e autonomi Il Decreto Flussi 2022 fissa una quota massima di ingressi di cittadini stranieri paria 82.705 unità. Di queste: 38.705 unità destinate al lavoro non stagionale e autonomo; 44.000 unità riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Le conversioni dei permessi di soggiorno È autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. Le domande di conversione possono essere presentate dal 27 marzo 2023 al 31 dicembre 2023. Procedura di assunzione di persona non comunitaria Il datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante in Italia) che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) con un extracomunitario residente all'estero, di cui ha conoscenza diretta, deve: verificare presso i Servizi per l'impiego competenti l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale a ricoprire la posizione richiesta (presentando una formale richiesta di personale); presentare allo sportello (scelto tra quello della provincia di residenza, quello dove ha sede legale l'impresa o quello dove avrà luogo l'attività lavorativa) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per quel determinato lavoratore. Il nuovo ruolo dei Consulenti nella procedura di asseverazione “semplificata” Per le annualità 2021, 2022 e 2023 (art. 9, c. 2, DL 198/2022: Decreto Milleproroghe) la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata in via esclusiva, tra le altre figure e fatti salvi i controlli dell'Ispettorato, ai professionisti Consulenti del lavoro. Le novità principali della procedura semplificata hanno riguardato i tempi di rilascio: del nulla osta che, esclusivamente per gli ingressi regolati dal Decreto Flussi 2021, veniva rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, anziché 60. del visto di ingresso, che doveva essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda. Inoltre, è prevista una peculiarità per i lavoratori già presenti in Italia al 1° maggio 2022: le semplificazioni si estendono anche a questi cittadini stranieri per cui si stata fatta domanda di nulla osta al lavoro ma esclusivamente sulla base del Decreto Flussi 2021. I Consulenti del Lavoro sono chiamati a nuove verifiche Nell'ambito della procedura appena descritta, le verifiche che prima erano in capo all'ITL passano ai Consulenti del Lavoro che sono tenuti a riscontrare: la capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell'impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; l'equilibrio economico-finanziario, cioè la possibilità per l'impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari; il fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall'impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; il numero dei dipendenti, compresi gli extracomunitari assunti tramite le norme in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/98), il tipo di attività svolta dall'impresa svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro deve allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. N.B. I Consulenti, oltre a verificare il possesso del DURC, acquisiscono un'autodichiarazione del datore di lavoro in cui quest'ultimo attesta: - l'inesistenza di condanne per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori; - l'insussistenza, negli ultimi 2 anni, di violazioni concernenti l'impiego di manodopera irregolare; - le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e l'eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino il maggior numero di nullaosta richiesti; - la circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni. Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 2 febbraio 2023
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