venerdì 03/02/2023 • 10:27
Le società quotate, tenute a redigere il bilancio d’esercizio e consolidato nel formato ESEF, sono tenute anche a mettere a disposizione dei soci che si presentano fisicamente in assemblea i documenti di bilancio nel suddetto formato elettronico? Assonime risponde con Il caso n. 2/2023.
redazione Memento
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Il Regolamento ESEF ha imposto l'obbligo, per le società quotate, di pubblicare la relazione finanziaria annuale –in cui rientrano anche il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato– nel formato elettronico XHTML, marcando alcune informazioni del bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL.
Se, da una parte, il linguaggio XHTML è una mera modalità di visualizzazione informatica dei documenti che può anche essere stampata su carta, dall'altra, la marcatura delle informazioni con le specifiche Inline XBRL è invece un processo informatico diretto a collegare i concetti contenuti nel bilancio consolidato con le etichette contenute nella tassonomia che li descrive: tale collegamento informatico non è riproducibile attraverso una stampa su carta.
Pertanto, poiché non è possibile riprodurre in versione cartacea il bilancio con le marcature XBRL, Assonime pone la questione seguente: se una versione informatica dei bilanci, redatta secondo le indicazioni del Regolamento ESEF, debba essere messa a disposizione dei soci al momento in cui si presentano fisicamente in assemblea.
Come noto, nell'ambito dell'informativa preassembleare, per quanto riguarda specificatamente i documenti di bilancio, gli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, devono mettere a disposizione del pubblico, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, la relazione finanziaria annuale attraverso:
a) il deposito presso la sede sociale;
b) la pubblicazione sul proprio sito internet;
c) la comunicazione ai media;
d) la trasmissione al meccanismo di stoccaggio;
e) la diffusione utilizzando il meccanismo di diffusione elettronica delle informazioni SDIR o la diffusione in proprio (art. 154-ter TUF).
Poiché i suddetti documenti devono essere disponibili in formato ESEF (XHTML con marcatura XBRL delle informazioni del consolidato), nel caso in cui i soci si rechino fisicamente preso la sede sociale prima dell'assemblea, la società –prosegue Assonime– sarà tenuta a mettere a disposizione dei soci uno strumento operativo che consenta la lettura del documento nel predetto formato elettronico.
Fin qui per quanto riguarda l'informativa preassembleare. Per quanto riguarda invece, la necessità di mettere a disposizione dei soci che si presentano fisicamente in assemblea i documenti di bilancio in formato elettronico, la disciplina di riferimento non contiene alcuna indicazione specifica perché il diritto del socio ad essere informato sui documenti presentati in assemblea si esaurisce nell'informativa preassembleare prevista dalla disciplina vigente.
Pertanto, il socio –conclude Assonime– non ha alcun diritto ad avere una versione informatica dei documenti al momento in cui entra fisicamente in assemblea, poiché le sue esigenze informative sono state pienamente soddisfatte con le forme di messa a disposizione di natura elettronica nei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
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