lunedì 06/02/2023 • 06:00
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova, con l’Ord. n. 1158/2022 si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della norma che regolamentava negli anni pregressi la deducibilità parziale, ai fini IRES, del versamento dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali.
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Deducibilità IMU immobili strumentali Negli anni pregressi, l'imposta municipale propria (IMU) dovuta sugli immobili strumentali, costituiva una componente di costo deducibile parzialmente dal reddito d'impresa, a norma dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011. Nello specifico, il suindicato art. 14, nella sua formulazione iniziale prevedeva l'indeducibilità integrale dell'IMU sugli immobili strumentali. Successivamente, il legislatore ha previsto una deducibilità crescente: 20% per gli anni 2014-2018; 50% per il 2019; 60% per gli anni 2020 e 2021; 100% a decorrere dal 2022. L'indeducibilità dell'imposta in esame, tuttavia, rappresenta una fattispecie dibattuta dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, infatti, con la Sent. n. 262/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011, in quanto, l'IMU, a parere della Corte, rappresenta un costo fiscale inerente di cui non si può precludere la deducibilità, considerando che, il reddito d'impresa, viene tassato al netto, ai sensi dell'art. 75 c. 1 DPR 917/86. Nella medesima pronuncia, la Corte Costituzionale ha, però, ritenuto assenti i presupposti per l'estensione d'ufficio in via consequenziale, della ...
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