Il compimento di 15 anni di età anagrafica in Italia, entro alcune limitazioni e a condizione di aver assolto l'obbligo scolastico, segna la data di ingresso nel mondo del lavoro. In particolare, dal punto di vista contrattuale, si è considerati giovani fino al compimento di 29 anni.
Trattandosi di età delicate, a tutela degli stessi adolescenti e giovani il legislatore ha voluto fornire indicazioni chiare e puntuali circa il loro accesso al mondo del lavoro, mettendo all'uopo a disposizione le seguenti formule contrattuali:
Preme fin d'ora chiarire che, tra questi, solamente l'apprendistato costituisce propriamente rapporto di lavoro.
Contratto di apprendistato
La legge italiana (artt. 41 e ss. del D.lgs. 81/2015) definisce l'apprendistato un contratto a tempo indeterminato e chiarisce da subito la sua doppia natura: da un lato l'impegno datoriale nel formare l'apprendista e dall'altro l'effettivo impiego di quest'ultimo in campo lavorativo.
Il ruolo cardine rivestito dalla formazione, nell'ambito di questa tipologia contrattuale, si e...
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