giovedì 02/02/2023 • 23:01
La circolare Inps 13/2023 offre le nuove tabelle per l’annualità per i contributi dei lavoratori domestici; novità l’inserimento della nuova tabella che recepisce l’agevolazione per il rientro dalla maternità nel 2022.
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La Circolare 13 Inps del 2 febbraio 2023 offre l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici.
L’attesa circolare recepisce il necessario adeguamento del costo della vita sulle fasce di retribuzione di riferimento e sul relativo importo dei contributi. Difatti l’ISTAT ha determinato nella misura dell’8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021- dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. L’Inps quindi, in linea con i precedenti interventi sulle altre tipologie di lavoratori, è intervenuta quindi per offrire le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici.
Si ricorda che con il verbale 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche questi con importante aumento determinato dalla galoppante inflazione.
Contributi lavoratori domestici tempo indeterminato
Per i lavoratori domestici assunti a tempo indeterminato vengono determinate le seguenti fasce e le relative contribuzioni:
Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,58 (0,40) € 1,78 (0,45) € 2,17 (0,55) |
€ 1,59 (0,40) € 1,79 (0,45) € 2,18 (0,55) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,15 (0,29) |
€ 1,16 (0,29) |
Tra parentesi la quota a carico del datore di lavoro, si sottolinea che tale importo è da considerarsi un “di cui” dell’importo totale.
La stessa tabella potrà essere utilizzata per i rapporti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti.
L’Inps ricorda come il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi, che viene ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403). Occorre però osservare come, in termini generali, il richiamato articolo affermi che “l'esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro”.
Contributi lavoratori domestici tempo determinato
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale NASPI a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come già evidenziato tale contributo aggiuntivo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,69 (0,40) € 1,91 (0,45) € 2,32 (0,55) |
€ 1,70 (0,40) € 1,92 (0,45) € 2,33 (0,55) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,23 (0,29) |
€ 1,24 (0,29) |
Tra parentesi la quota a carico del datore di lavoro, si sottolinea che tale importo è da considerarsi un “di cui” dell’importo totale.
Come è ormai noto le fasce retributive sono di necessaria valutazione quanto l’orario settimanale è inferiore alle 24 ore settimanali.
Lavoratrice domestica rientrata dalla maternità
Come è noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L’Inps con questa occasione fornisce direttamente le tabelle di riferimento, l’argomento era stato affrontato, in termini generali e connessi alle aziende, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022.
Nonostante il riferimento al rientro nell’anno 2022, la durata annuale dell’agevolazione porta a produrre effetti per le lavoratrici madri anche nel 2023.
Ai fini dell’accesso, per quanto riguarda i datori di lavoro domestici si potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio che risulta, secondo quanto affermato dalla Circolare 13 in corso di predisposizione.
Non vengono offerte indicazioni per l’anno 2022 mentre vengono prodotte le due tabelle (con e senza contributo addizionale Naspi) necessarie per l’anno 2023.
Con esonero del 50% senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,38 (0,20) € 1,55 (0,22) € 1,89 (0,27) |
€ 1,39 (0,20) € 1,56 (0,22) € 1,90 (0,27) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,00 (0,14) |
€ 1,01 (0,14) |
Tra parentesi la quota a carico del datore di lavoro, si sottolinea che tale importo è da considerarsi un “di cui” dell’importo totale.
Con esonero del 50% comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,49 (0,20) (2) € 1,68 (0,22) (2) € 2,04 (0,27) (2) |
€ 1,50 (0,20) € 1,69 (0,22) € 2,05 (0,27) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,08 (0,14) (2) |
€ 1,09 (0,14) |
Tra parentesi la quota a carico del datore di lavoro, si sottolinea che tale importo è da considerarsi un “di cui” dell’importo totale.
FONTE: Circ. INPS 13/2023
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