venerdì 03/02/2023 • 06:00
Con la risposta all’interpello n. 1/2023 proposto da Confcommercio, il Ministero del Lavoro fornisce interessanti indicazioni sulla nomina del medico competente in riferimento ai lavoratori in smart working. In particolare, ricorda che il datore di lavoro può nominare più medici competenti per particolari esigenze lavorative e deve rielaborare il DVR per ogni modifica del processo produttivo.
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La Confcommercio - Imprese per l'Italia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alle attività di sorveglianza sanitaria da attivare ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008 per assicurare adeguate condizioni di salute e sicurezza per i videoterminalisti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Tali lavoratori operano da remoto presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi talvolta piuttosto lontani dalla sede di lavoro.
La questione sottoposta al Ministero del Lavoro concerne proprio la possibilità per il datore di lavoro di nominare più medici competenti – diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti – in modo che siano vicini al luogo nel quale i dipendenti operano in regime di smart working o, meglio, secondo la definizione normativa, lavoro agile (art. 18 L. 81/2017).
Il ruolo del medico competente
Prima di rispondere al quesito sollevato, il Ministero del Lavoro illustra brevemente il ruolo e le funzioni svolte dal medico competente alla luce del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando come si tratti di un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali espressamente previsti dalla legge, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per collaborare ai fini della valutazione dei rischi e dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Per sorveglianza sanitaria si intende, a norma del d.lgs. n. 81/2008, l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria viene svolta attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
La specificità dello smart working
Particolare attenzione viene dedicata dal T.U. sulla sicurezza ai lavoratori che svolgono, in maniera continuativa, una prestazione di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico e tra questi possono senz'altro rientrare i lavoratori agili, che, ai sensi dell'art. 18 e ss. L. 81/2017, eseguono l'attività senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.
Questa modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, diffusa ampiamente durante il periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, non ha una disciplina dettagliata in materia di tutela della salute e della sicurezza. L'art. 22 L. 81/2017 si limita a stabilire che “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
La risposta del Ministero del Lavoro
Alla luce del T.U. sulla sicurezza e della scarna disciplina in materia contenuta nella L. 81/2017, il Ministero del Lavoro ritiene che “il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi”. D'altronde tale interpretazione risulta pienamente in linea con il dettato normativo di cui all'art. 39 d.lgs. 81/2008.
Il Ministero del Lavoro ricorda anche che “dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi” ogniqualvolta vi sia una modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che abbia ripercussioni ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 29 c. 3 d.lgs. 81/2008). E l'adozione della modalità di lavoro agile rientra senz'altro tra le modifiche organizzative più significative degli ultimi tempi.
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