L’INPS, con Circ. 1° febbraio 2023 n. 12, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.
Le nuove aliquote contributive
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2023 sono fissate come da tabella sottostante:
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Minimale e massimale
Per l’anno 2023:
il massimale di reddito è pari a € 113.520,00;
il minimale di reddito è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023
Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2022.
Fonte: Circ. INPS 1° febbraio 2022 n. 12