A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Trasparenza, l'assegnazione ad un livello superiore deve avvenire non solo con una comunicazione scritta, ma anche con la sottoscrizione di un'informativa che aggiorni il dipendente su tutti gli istituti soggetti a variazione in conseguenza del cambio di livello, ad esempio, la retribuzione, l'eventuale preavviso, le eventuali nuove mansioni assegnate.
Inoltre, ove carente, al dipendente potrà essere sottoposta l'informativa relativa a tutti gli ulteriori aspetti economici e normativi del Suo rapporto.
Scarica qui un fac simile dell'informativa per il dipendente.
Il Decreto Trasparenza
Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 entrato in vigore a decorrere dal 13 agosto 2022), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019 “relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea”, disciplina numerosi aspetti di tipo formale e sostanziale nella gestione del rapporto di lavoro, dal periodo di prova per i contratti a tempo determinato, alla disciplina degli impieghi stabili, per citarne solo alcuni.
Un significativo rilievo, tuttavia, nella gestione del rapporto di lavoro è assunto dalle nuove norme in materia di obblighi informativi, contenute nell'art. 4, che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere nei confronti dei propri lavoratori in occasione della loro assunzione così come nella conseguente gestione del rapporto di lavoro e contenute.
Invero, nel contratto di lavoro od in una specifica informativa dovranno essere fornite ed esplicitate al dipendente anche informazioni che precedentemente erano comunicate tramite un rimando al CCNL ed alle norme di legge, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il preavviso di recesso; al diritto di ricevere la formazione, la durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore.
Variazioni in corso di rapporto
In particolare, l'articolo 4 del D.Lgs. 104/2022, modificando l'articolo 3 D.Lgs 152/97 prevede l'obbligo per il datore di lavoro ed il committente pubblico e privato di comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi relativi al rapporto di lavoro e che sono stati oggetto di informativa.
Modalità di comunicazione e di conservazione
Le informazioni di cui al citato art. 1 D.Lgs. 152/97, devono essere comunicate in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico (art. 3 D.Lgs. 104/2022). A tal proposito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare 10 agosto 2022, n. 4, ha chiarito come il richiamato “formato elettronico” a mezzo del quale il datore di lavoro può assolvere ai nuovi adempimenti informativi può assumere le forme di una comunicazione:
inviata alla casella di posta elettronica personale;
inviata alla casella di posta elettronica aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore;
messa a disposizione sulla rete intranet aziendale tramite consegna di password personale al lavoratore.
Una volta adempiuto agli obblighi informativi su di lui gravanti, il datore di lavoro è poi tenuto a conservare le medesime informazioni ed a renderle accessibili al lavoratore per tutta la durata del rapporto di lavoro e a conservare prova della trasmissione o della ricezione delle informazioni per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
LA SOLUZIONE
Il riconoscimento di un livello superiore e delle mansioni comporta la variazione di taluni degli elementi citati dal più sopra riportato art. 1 D.Lgs. 152/97.
Stando alle previsioni di legge e del CCNL applicato in azienda, la variazione di inquadramento comporta l'obbligo di comunicare al dipendente:
- l'inquadramento e la qualifica attribuiti al lavoratore;
- le nuove mansioni;
- la retribuzione riconosciuta al lavoratore, se non necessariamente per quanto attiene l'importo lordo annualmente riconosciutogli (in ipotesi di presenza di un superminimo assorbibile di entità tale da compensare l'incremento retributivo previsto dal CCNL), quanto meno negli elementi costitutivi della medesima; ed infatti, saranno applicabili differenti valori per quanto attiene minimo contrattuale, contingenza, e.d.r. riconosciuto al lavoratore (ove l'azienda non provveda al versamento della contribuzione all'ente bilaterale) e, inoltre, verrà riconosciuta l'indennità di funzione;
- i termini di preavviso definiti per l'ipotesi di recesso del datore di lavoro o del lavoratore, differenziati ai sensi del CCNL applicabile in ragione dell'inquadramento/livello e dell'anzianità del lavoratore;
- le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione; ed infatti, conformemente alle previsioni di cui all'art. 17, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 66/2003, le norme in materia di lavoro straordinario non sono applicabili ai dirigenti, al personale direttivo delle aziende o ad altre persone aventi potere di decisione autonomo, categoria nella quale può essere annoverato il lavoratore di cui trattasi;
- del diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro.