mercoledì 01/02/2023 • 14:52
Dall'1 al 28 febbraio 2023 gli interessanti alla fruizione del bonus acqua potabile devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare della spesa agevolabile, inviando il modello per la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile”, tramite i servizi web o i canali telematici delle Entrate.
redazione Memento
Alle persone fisiche, agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali spetta un credito d'imposta pari al 50% per le spese sostenute per ciascun immobile (posseduto o detenuto in base a un titolo idoneo) adibito all'attività commerciale, per i seguenti interventi (art. 1 c. 1087 L. 178/2020): acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290; miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti. Nel dettaglio, il credito d'imposta in oggetto spetta per le spese sostenute fino a un massimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 5.000 per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali. Dall'1 al 28 febbraio 2023 gli interessanti alla fruizione del bonus acqua potabile devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare della spesa agevolabile del 2022, inviando il modello per la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile”, tramite i servizi web o i canali telematici delle Entrate. I beneficiari, entro il suddetto termine, possono inviare una nuova comunicazione, che va a sostituire quella già trasmessa, o rinunciare al credito d'imposta indicato precedentemente. L'Agenzia delle Entrate deve rilasciare ai beneficiari una ricevuta entro 10 giorni della presentazione della comunicazione. Infine, si ricorda che il credito d'imposta in oggetto è utilizzabile: per tutti i beneficiari, in compensazione col Mod. F24 (cod. tributo 6975) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non si applica il limite massimo di crediti compensabili pari a € 2.000.000; per le sole persone fisiche, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
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