mercoledì 01/02/2023 • 14:34
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il foglio di calcolo per agevolare i contribuenti in tema di definizione agevolata delle rateazioni. Il foglio è disponibile sul sito delle Entrate nella sezione “Accertamenti e regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)”.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Accertamenti e regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)”, la nuova versione del foglio di calcolo per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte. Il foglio di calcolo in formato excel contiene 3 pagine: la prima è dedicata alle istruzioni e alle avvertenze, la seconda al calcolo del debito residuo e la terza alla rateazione.
Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis DPR 600/73, e art. 54-bis DPR 633/72), per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d'imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/73 (art. 1 c. 155 e 156 L. 197/2022).
Con la definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile, inoltre, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002), in ogni caso, devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
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