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mercoledì 01/02/2023 • 14:00

Fisco Processo tributario

Liti fiscali pendenti: spinta verso la chiusura

Tra i molteplici chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2023 n. 2, vi è la chiusura agevolata delle liti fiscali. Tale chiusura è finalizzata a ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e ad agevolare la gestione complessiva dei procedimenti amministrativi.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Inquadramento e ratio della normativa “di favore”. Presupposti ed esclusioni

Il Legislatore nazionale nella Legge di bilancio 2023 – ed in particolare all'art. 1 c. 186-205 L. 197/2022 – ha stabilito che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate oppure l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con una diversa gradazione, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo percentuale ancorato al valore della controversia e diversificato in relazione allo stato del giudizio.

Si tratta del:

  • 100%, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato notificato all'Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia tributaria di primo grado;
  • 90%, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
  • 40%, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
  • 15%, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado;
  • 5%, nel caso in cui la controversia sia pendente innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In forza a quanto disposto, invece, dall'art. 1 c. 189 L. 197/2022, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Se in tal modo la disposizione delinea il presupposto soggettivo e oggettivo, d'altra parte si preoccupa anche di definire le aree escluse.

Ed invero, restano fuori dal perimetro applicativo, le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Ai fini anche contabili, bene evidenziare che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.

Nell'ipotesi di versamento rateale è sufficiente il versamento della prima rata.

Al riguardo, è permesso, nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro, il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 218/97, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Per quanto concerne gli interessi sono previsti sulle rate successive alla prima (5%), calcolati dalla data del versamento della prima rata.

In ogni caso, resta esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 241/97.

In alternativa alla definizione delle liti pendenti i commi 206-212 prevedono un Accordo di conciliazione, che permette di definire, sempre con modalità agevolate, le controversie pendenti con un accordo tra le parti fuori udienza.

A livello temporale, il termine per l'accordo conciliativo, di cui all'art. 48 D.Lgs. 546/92, è il 30 giugno 2023.

In particolare, entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Nel quadro così delineato non può non richiamarsi la Circolare del 27 gennaio 2023 n. 2, con cui l'Agenzia delle Entrate illustra le ulteriori misure previste dalla c.d. Tregua fiscale, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, ovverosia quelle riguardanti:

  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
  • l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie;
  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Con il documento di prassi richiamato, l'amministrazione finanziaria fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure previste dal Bilancio 2023 proprio per supportare le imprese e, in generale, i contribuenti in un contesto economico-finanziario così complesso.

La sospensione dei giudizi

Le controversie definibili non sono sospese, a meno che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione nonché del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Anche per questo tipo di definizione sono attese ulteriori istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

Non v'è dubbio che uno degli aspetti da attenzionare è dato dal valore della controversia, dove il legislatore richiama l'art. 12 c. 2 D.Lgs. 546/92. E pertanto, per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In conclusione, ed in attesa di istruzioni precise al riguardo, sintesi, quindi, il valore della controversia coincide con il valore del tributo in contestazione e, nelle liti vertenti sulle sole sanzioni, con il valore delle sanzioni in contestazione.

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di

Massimo Romeo

- Esperto fiscale e pubblicista

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