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giovedì 02/02/2023 • 06:00

Lavoro Incremento pensionistico

Pensioni: rivalutazione del 100% per gli importi sotto 2101,52 euro

L'INPS ha comunicato di aver attribuito la rivalutazione delle pensioni del 100% a tutti gli assicurati che, nel 2022, hanno ricevuto in pagamento delle rate di pensione inferiori o uguali a 2.101,52 euro. Per gli altri, a marzo saranno riconosciuti gli arretrati per gennaio e febbraio.

di Francesca Bicicchi - Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto una revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023/2024 e ha introdotto un incremento transitorio per le pensioni minime.

L'INPS ha emanato una nota il 24 gennaio 2023 con cui ha fornito informazioni in merito all'applicazione della rivalutazione delle pensioni.

La nota INPS

L'Istituto ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2023, ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli assicurati che, nell'anno 2022, abbiano ricevuto in pagamento delle rate di pensione per un importo inferiore o uguale a 4 volte il trattamento minimo previsto (pari a euro 2.101,52).

Per quanto riguarda tutti gli altri pensionati, nel mese di marzo 2023, l'Istituto attribuirà la perequazione nella percentuale spettante sulla base all'importo annuale in pagamento, come previsto dall'art. 1 comma 309 della legge di bilancio 2023.

In aggiunta, sempre nel mese di marzo, verranno messi in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e di febbraio 2023.

Il nuovo meccanismo di perequazione

Si ricorda come il comma 309, articolo 1, Legge 197/2022, in relazione al meccanismo di perequazione, per gli anni 2023-2024, ha previsto una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1, Legge 448/98, in misura diversa a seconda dell'importo della pensione percepita.

La rivalutazione viene applicata al 100% in caso di trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, mentre la percentuale diminuisce e si differenzia per gli assegni pensionistici di importo superiore a 4 volte il minimo.

Nello specifico, l'incremento, basato sulla variazione ISTAT dei prezzi al consumo e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, viene applicata secondo le seguenti percentuali:

  • 85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
  • 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo.
  • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo.
  • 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo.
  • 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

Precedentemente alla modifica della Legge di Bilancio 2023, la perequazione era riconosciuta nella misura del 100% per assegni pensionistici pari o inferiori complessivamente a 4 volte il trattamento minimo. Le percentuali inferiori di perequazione erano pari al 90% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo e al 75% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 5 volte il minimo.

L'incremento transitorio

La Legge 197/2022, al comma 310, ha introdotto, sempre in riferimento al biennio 2023-2024, un incremento transitorio in favore degli assegni di pensione il cui importo sia pari o inferiore al trattamento minimo, con lo scopo di cercare di contrastare gli effetti negativi che l'aumento dell'inflazione ha soprattutto verso le categorie più svantaggiate.

L'incremento, transitorio e da applicare al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante, è pari all'1,5% per il 2023, elevato al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e al 2,7% per il 2024, senza distinzione in base all'età.

La percentuale per il 2024, secondo le indicazioni della relazione illustrativa della Legge di Bilancio, non verrà sommata a quella spettante per il 2023. Dunque, l'incremento previsto per il secondo anno dovrà essere applicato, ferma restando la perequazione automatica, sull'importo al netto del primo incremento. Sull'assegno pensionistico verrà applicata la rivalutazione automatica nelle percentuali previste e, poi, sarà operata un'ulteriore rivalutazione per i titolari di pensione minima da calcolare sul trattamento mensile al 31 dicembre 2022, tenendo conto delle diverse percentuali previste a seconda dell'anno di riferimento e, per il 2023, dell'età dell'interessato.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento va considerato al netto dell'incremento transitorio, non rilevante a tal fine e con effetto, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

L'incremento transitorio, inoltre, non è rilevante per il superamento dei limiti di reddito previsti, nel medesimo periodo, per fruire delle prestazioni previdenziali legate a determinate soglie di reddito.

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