L’INPGI, con Circ. 31 gennaio 2023 n. 3, procede con la rivalutazione delle pensioni e l’aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2023 relativamente ai giornalisti liberi professionisti e co.co.co.
Perequazione delle pensioni
A seguito della determinazione dell’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi), i trattamenti pensionistici in essere alla data del 31 dicembre 2022 (a decorrere dal 1° gennaio 2023) sono incrementati dell’8,1%.
Con il rateo di pensione di febbraio 2023 si procederà alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici e ad effettuare i conguagli con quanto già attribuito in via provvisoria.
Pensione ai superstiti: percentuale di riduzione in caso di cumulo
I trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.
Ai fini della cumulabilità, sono da valutare tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Si riportano, per il 2023, i valori delle fasce reddituali e la relativa riduzione percentuale:
Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti
Reddito del superstite
Quanto rimane della pensione
Fino a 3 volte il minimo INPS (€ 22.149,66)
100%
Superiore a 3 volte il minimo INPS (da € 22.149,67 a € 29.532,88)
75% (−25%)
Superiore a 4 volte il minimo INPS (da € 29.532,89 a € 36.916,10)
60% (−40%)
Superiore a 5 volte il minimo INPS (oltre € 36.916,11)
50% (−50%)
Nuovi importi dell’indennità di disoccupazione DISCOLL
Per il 2023 la retribuzione di riferimento per il calcolo della DISCOLL è pari a € 1.352,19, mentre l’importo massimo mensile è di € 1.471,00.
Indennità di maternità per i liberi professionisti
L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito dichiarato nel secondo anno precedente quello dell'evento ed è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione della lavoratrice dall'attività.
L'importo dell'indennità di maternità non può essere, per il 2023:
- inferiore a 5 mensilità calcolate nella misura pari all'80% del minimale di retribuzione ai fini contributivi (€ 5.610,80);
- superiore a 5 volte il predetto importo minimo (€ 28.054,00).
Inoltre, le ulteriori 3 mensilità di indennità di maternità spettanti a decorrere dalla fine di quest’ultima sono riconosciute, dal 1° gennaio 2023, alle collaboratrici iscritte alla Gestione separata INPS che, nell’anno precedente l’inizio della maternità, abbiano un reddito inferiore a € 8.805 (in luogo di € 8.145).
Indennità di degenza ospedaliera
L'indennità si calcola applicando al massimale contributivo annuo dell'anno di insorgenza dell'evento morboso (per l’anno 2023 pari a € 113.520,00) diviso per 365 giorni diverse misure percentuali, a seconda del numero di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero. Pertanto, per l'anno 2023, l'indennità giornaliera corrisponde ai valori indicati in tabella:
Contributi accreditati
Percentuale
Indennità
Da 3 a 4 mensilità
8%
€ 24,88
Da 5 a 8 mensilità
12%
€ 37,32
Da 9 a 12 mensilità
16%
€ 49,76
Indennità di malattia
L’indennità di malattia è calcolata con lo stesso meccanismo di quella di degenza ospedaliera e la misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera e, pertanto, risulta come da tabella sottostante
Contributi accreditati
Percentuale
Indennità
Da 3 a 4 mensilità
4%
€ 12,44
Da 5 a 8 mensilità
6%
€ 18,66
Da 9 a 12 mensilità
8%
€ 24,88
Fonte: Circ. INPGI 31 gennaio 2023 n. 3