giovedì 02/02/2023 • 06:00
Il parere tecnico del MiSE riabilita le imprese del settore delle telecomunicazioni alla fruizione del Bonus Mezzogiorno con riguardo agli investimenti in antenne BTS localizzate al Sud, portando l’Agenzia delle entrate a tornare sui suoi passi rispetto alla posizione assunta nella risposta n. 68/2022.
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L'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alla L. 208/2015 (Bonus Mezzogiorno) ha da sempre comportato, a seconda del settore di appartenenza, notevoli complessità interpretative, legate principalmente alla circostanza per cui i beni strumentali oggetto di investimento, affinché agevolati, oltre a dover rispettare determinati requisiti qualitativi (novità, strumentalità, ecc.) ma devono necessariamente:
Individuare i beni materiali oggetto di investimento localizzati al Sud non è, quindi, di per sé sufficiente, posto che, come detto, è necessaria la presenza di ulteriori requisiti oggettivi imprescindibili, la cui verifica richiede peraltro l'applicazione congiunta di principi e definizioni proprie della disciplina unionale sugli aiuti di Stato e di indicazioni di prassi fornite proprio dall'Agenzia delle entrate nel corso degli anni.
In questo contesto, a seguito della risposta ad interpello n. 68 del 3 febbraio 2022, era emerso un quadro estremamente preoccupante per tutte quelle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni che, nell'ambito di investimenti infrastrutturali necessari a coprire con proprio segnale gli utenti localizzati in specifiche zone od aree del territorio nazionale, si erano impegnate nell'installazione di impianti trasmissivi nei vari comuni del Mezzogiorno.
Il concetto di struttura produttiva autonoma
In tale sede, l'Agenzia era stata chiamata a pronunciarsi sulla presenza di una struttura produttiva con riferimento ad una sede operativa localizzata in una regione agevolabile cui facevano capo funzionalmente varie antenne/stazioni BTS anch'esse localizzate al Sud, destinate ad essere integrate nella rete fissa e mobile di altri operatori di telecomunicazioni.
In tale contesto, era stata negata la possibilità di agevolare gli investimenti effettuati non essendo rinvenuta la presenza di una struttura produttiva autonoma, sulla base delle definizioni riportate nella Circolare 34/e del 30 agosto 2016 che ancora oggi costituiscono il principale punto di riferimento interpretativo.
In accordo a tale prassi, per struttura struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori agevolabili in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa, potendo costituire:
Sulla base delle definizioni sopra citate, nel caso rappresentato non era stato rinvenuto – anche a causa di insufficiente documentazione probatoria – un processo produttivo autonomo in capo alla sede operativa al Sud, in quanto svolgente solo funzioni di coordinamento nell'attività, svolta su scala nazionale, di progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazioni (antenne/stazioni BTS) al fine di offrire ad altri operatori di telecomunicazioni servizi di connessione radio.
Invero, ai fini di valutare la portata interpretativa della risposta, è da rilevare come fosse stato lo stesso istante ad attribuire agli investimenti di rete un ruolo meramente strumentale rispetto al potenziamento della sede operativa di coordinamento al Sud, rappresentando le stesse BTS come un coacervo di beni strumentali funzionalmente ricollegate a quest'ultima anziché vere e proprie strutture produttive potenzialmente agevolabili in via autonoma.
La struttura produttiva nel settore delle telecomunicazioni
Ciò detto, la risposta negativa da parte dell'Agenzia delle entrate aveva generato, comunque, notevole preoccupazione tra gli operatori, anche in considerazione di precedente prassi di riferimento estremamente favorevole al settore. Per quanto, infatti, il quesito posto dal contribuente ponesse il focus dell'analisi, come detto, sul centro di coordinamento al Sud piuttosto che sulle singole stazioni BTS, aveva generato qualche perplessità il mancato richiamo, in sede di risposta all'istanza di interpello, a posizioni pregresse assunte e pubblicate la stessa Agenzia proprio riferite ad investimenti di questo tipo.
Rimane una pietra miliare, a tal proposito, la Ris. AE 13 agosto 2009 n. 222, nella quale, nell'analizzare il concetto di struttura produttiva nell'ambito “Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1 c. 271-279 L. 296/2006” (versione precedente dell'attuale disciplina agevolativa), era stata ammessa la possibilità di considerare come unica struttura produttiva l'insieme degli apparati di rete radio e degli apparati di rete fissa appartenenti al medesimo processo produttivo ed insistenti nel territorio di ciascun comune delle aree agevolabili.
La rilevanza di quanto statuito nella risoluzione in parola è avvalorata, peraltro, dal rimando che la stessa Circ. AE 30 agosto 2016 n. 34/E fa ad essa proprio per definire le linee guida generali per la definizione di struttura produttiva ai fini dell'applicazione del Bonus Mezzogiorno.
Il parere tecnico del MiSE e la revoca dell'interpello
A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione dell'interpello 68/2022, ecco che arriva, non così inaspettata, la sua revoca, proprio alla luce del parere tecnico fornito dal MiSE (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), giunto successivamente all'istante, che conferma a pieno titolo la riconducibilità, dal punto di vista tecnico, della fattispecie delle BTS al concetto di struttura produttiva.
Tala presa di posizione si basa sulla circostanza fattuale che le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si avvalgono di strutture organizzate a rete, le quali “si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni; di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta”.
L'intervento dei tecnici del MiSE sembra mettere, quindi, per il momento al sicuro le imprese in parola da valutazioni che non tengano in considerazione le specificità del settore delle telecomunicazioni, con riferimento al quale evidentemente è sempre necessario il contributo di tecnici esperti. In tale contesto, come in potenza in altri, pertanto, fermi i principi generali definiti dalla normativa e dalle linee guida contenute nella prassi di riferimento, può talvolta risultare inapplicabile l'estensione di posizioni precedenti assunte dall'Agenzia nella valutazione di casi afferenti ad altri settori con processi produttivi differenti (si veda, a titolo di esempio, la risoluzione n. 118 del 22 dicembre 2016, che costituisce uno dei contributi di prassi a cui spesso viene fatto richiamo nelle istanze di interpello, anche non pubblicate).
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Eugenio Condoleo
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