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mercoledì 01/02/2023 • 06:00

Lavoro Lavoratori professionisti e co.co.co.

Giornalisti, minimali e massimali per il 2023

Con le Circolari 1 e 2 l’INPGI offre indicazioni per l’anno 2023 rispetto ai giornalisti inquadrati come co.co.co. e come lavoratori autonomi. Nelle circolari vengono indicate le aliquote per il 2023 e le quote minimali.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'Istituto per la previdenza dei giornalisti pubblica le prime due circolari dell'anno fornendo le indicazioni per i soggetti che ancora, in via residuale, mantengono l'iscrizione presso lo stesso istituto.

Le circolari affrontano i necessari adeguamenti, soprattutto per quanto riguarda reddito minimo e massimali che devono essere adeguati alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, che per l'anno 2023 è risultato pari + 8,1 %.

La gestione contributiva per i collaboratori

A partire dal 1° gennaio 2023 le aliquote di riferimento per i giornalisti inquadrati come co.co.co. rimangono confermate.

I giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, non assicurati presso altre forme obbligatorie per l'anno 2023 dovranno versare la seguente aliquota:

Ivs

Prestazioni temporanee

Totale

Committente

Giornalista

26,00%

2,00%

28,00%

18,67%

9.33%

 

Invece, per quanto concerne i collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati l'aliquota di riferimento è la seguente:

Ivs

Prestazioni temporanee

Totale

Committente

Giornalista

17,00%

0,00%

17,00%

11,33%

5,67%

 

L'INPGI sottolinea che l'iscrizione ad altra gestione contributiva non riguarda la presenza di più committenti nell'ambito giornalistico, non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell'INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale.

Viene inoltre ricordato il criterio per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, per cui le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente.

Visto tale criterio, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all'anno 2022 (aliquota e massimale 2022), dichiarandoli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.

Per quanto riguarda il premio assicurativo, interamente a carico del committente, è previsto in misura fissa pari a € 6,00 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all'obbligo assicurativo (Circ. INPGI 31 ottobre 2019 n. 8).

Varia invece il limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2 c. 18 L. 335/95, per l'anno 2023 rideterminato in € 113.520,00.

Il reddito minimo è invece determinato in € 17.504,00. In caso di reddito inferiore, non sarà necessario adeguamento, e si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.

Le novità, pur in attesa di approvazione ministeriale sono già inserite nella procedura DASM in maniera provvisoria.

Lavoratori autonomi

È la circolare 2 dell'INPGI a fornire le indicazioni riguardanti i giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore).

Per gli stessi il contributo soggettivo è confermato, anche per l'anno 2023, nella misura del 12% del reddito netto imponibile. Per il reddito eccedenti € 24.000, il contributo soggettivo è elevato al 14%.

Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo (di cui un punto percentuale finisce a montante contributivo).

I redditi minimi sono stati determinati dal Comitato Amministratore con delibere del 24 gennaio 2023 con adeguamento all'indice Istat.

I seguenti valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Tipo Contributo

Contributo Minimo Ordinario

Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale

Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto

Reddito minimo di riferimento

€ 2.317,30

€ 1.158,65

€ 2.317,30

Contributo Soggettivo 12%

€ 278,08

€ 139,04

€ 139,04

Contributo Integrativo 4%

€ 92,69

€ 46,35

€ 92,69

Contributo di maternità

€ 24,90

€ 24,90

€ 24,90

Totale contributo minimo 2023

€ 395,67

€ 210,29

€ 256,63

L'art. 3 Regolamento INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un'anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l'eventuale contributo aggiuntivo, non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all'art. 1 c. 3 L. 233/90 (per il 2023 pari a € 17.504,00). Il massimale per l'anno 2023, legato al contributo soggettivo, è rideterminato in € 113.520,00.

La comunicazione reddituale (redditi anno 2022) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Liquidazione una tantum ex art. 28 del Regolamento

L'INPGI prevede la facoltà di ottenere una prestazione “una tantum”, di importo pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore:

  • degli iscritti che al compimento dell'età pensionabile (attualmente 66 anni) cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione all'INPGI senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;
  • dei superstiti, indicati all'art. 26 Regolamento INPGI, di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.

Sono esclusi i giornalisti che hanno utilizzato la ricongiunzione o che abbiamo maturato diritto ad una pensione di vecchiaia supplementare INPGI di importo pari o superiore al 50% dell'assegno sociale.

Contribuzione volontaria

Il Regolamento INPGI prevede che la contribuzione volontaria sia pari al contributo soggettivo, maggiorato del contributo integrativo, nell'importo risultante dall'ultima contribuzione obbligatoria versata all'INPGI. Per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l'importo del contributo volontario è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.

Di conseguenza, per l'anno 2023, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a € 379,25 mensili. Invece per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all'importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell'ultimo anno.

Fonte: Circ. INPGI 30 gennaio 2023 n. 1

Circ. INPGI 30 gennaio 2023 n. 2

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